Sentenza del 29/02/2016 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avvisi di accertamento e diniego di rimborso in capo alla società come sostituto di imposta e come omessa contabilizzazione di oneri negativi e in capo al conduttore per omessa dichiarazione di reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli avvisi di accertamento e il diniego di rimborso sono stati ritenuti legittimi, poiché l'operazione produce effetti fiscali sia per la società, tenuta a rilevare i ricavi o proventi di competenza, sia per l'amministratore-conduttore, tenuto a dichiarare l'utilità o il reddito conseguito. L'assenza di pagamenti effettivi non esclude la rilevanza fiscale dell'operazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di un contratto di locazione stipulato tra la società e il proprio amministratore. L'Amministrazione ha contestato alla società, in qualità di sostituto d'imposta, la mancata contabilizzazione dei proventi derivanti dalla locazione e il mancato assoggettamento a imposizione dei relativi emolumenti; al conduttore ha contestato l'omessa dichiarazione del reddito o valore ricevuto. La stipula del contratto non è stata ritenuta configurabile come fringe benefit esente o irrilevante: anche in assenza di effettivi versamenti, i valori contrattuali costituiscono utilità economicamente valutabili, da tassare in capo al conduttore e da contabilizzare in capo alla società secondo il principio di competenza.
Norme richiamate
Principio di competenza fiscale
I ricavi e i proventi devono essere imputati all'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dall'effettivo incasso o pagamento.
Disciplina dei redditi di lavoro dipendente e delle utilità corrisposte al dipendente o amministratore
Le utilità economicamente valutabili attribuite al conduttore in ragione del rapporto con la società devono essere considerate ai fini della tassazione, anche quando non siano corrisposte mediante un pagamento monetario diretto.
Obblighi del sostituto d'imposta
La società deve applicare gli obblighi fiscali relativi alle somme o utilità riconducibili al rapporto con l'amministratore, nonché contabilizzare i proventi derivanti dalla propria attività.
Massime di principio
- Nei rapporti tra società e amministratori o dipendenti, un contratto formalmente qualificato come locazione deve essere valutato anche sotto il profilo sostanziale e fiscale, verificando se genera un'utilità personale collegata al rapporto societario.
- L'assenza di versamenti effettivi non esclude automaticamente l'esistenza di un reddito o di un ricavo: rilevano anche la disponibilità del bene, il valore economico dell'utilità e la maturazione del diritto secondo il principio di competenza.
- La stessa operazione può produrre obblighi fiscali distinti e paralleli: la società deve contabilizzare il provento e adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta, mentre il beneficiario deve dichiarare l'utilità o il reddito ricevuto.
- Per evitare contestazioni, i rapporti tra società e soggetti collegati devono essere formalizzati, valorizzati a condizioni coerenti con il mercato, contabilizzati correttamente e supportati da prova dei pagamenti e della concreta esecuzione del contratto.
- La qualificazione come fringe benefit non può essere utilizzata per escludere in modo generalizzato la tassazione: occorre verificare la natura dell'utilità, il suo collegamento al rapporto di lavoro o amministrazione e le specifiche regole fiscali applicabili.
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