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Ordinanza

Ordinanza n. 705/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento comunicato il 09.06.2025 dal Ministero della Difesa - Direzione di Amministrazione Marina Militare - Sezione di Taranto, Atto Dispositivo n. -OMISSIS- del 20.05.2025; - di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dispositivo di riduzione degli assegni a carattere fisso e continuativo per assenza per malattia superiore al 150° giorno dalla domanda di transito nei ruoli civili

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’atto dispositivo comunicato il 9 giugno 2025 e adottato il 20 maggio 2025 dal Ministero della Difesa - Direzione di Amministrazione della Marina Militare - Sezione di Taranto. L’atto concerneva la riduzione degli assegni fissi e continuativi per assenza per malattia oltre il 150° giorno decorrente dalla domanda di transito nei ruoli civili, presentata dopo il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato del 12 marzo 2024. Il TAR, rilevata la costituzione dell’Amministrazione con una relazione sintetica e documentazione soltanto parziale, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti per verificare la corretta ricostruzione dei periodi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, il loro computo nel quinquennio previsto dall’art. 912, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 e la disponibilità, al momento della sottoscrizione del contratto di transito, di ulteriori periodi di aspettativa retribuita integralmente o al 50%, tenendo conto dei giorni anteriori alla domanda di transito e del periodo speciale di 150 giorni decorrente da tale domanda.

La decisione

Il TAR ha sospeso ogni pronuncia sul ricorso e disposto un’istruttoria a carico del Ministero della Difesa. L’Amministrazione dovrà depositare, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione ad opera del ricorrente, una relazione documentata e corredata dalla documentazione necessaria, numerata e richiamata nella relazione, chiarendo: la decorrenza e la cessazione dell’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio; la situazione di aspettativa esistente al momento del giudizio di inidoneità del 12 marzo 2024 e della domanda di transito del 29 marzo 2024; il numero complessivo dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio di riferimento; e l’eventuale residuo di aspettativa con retribuzione integrale o ridotta al 50% al momento della sottoscrizione del contratto, dopo il computo dei periodi anteriori alla domanda e la detrazione dei 150 giorni di regime speciale. Il Collegio ha richiamato la recente giurisprudenza amministrativa su casi sovrapponibili, senza definire nel merito la legittimità dell’atto impugnato, e ha fissato la prosecuzione alla seconda udienza pubblica del febbraio 2027. Nessuna pronuncia definitiva è stata resa sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 912, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    La norma è richiamata quale disposizione rilevante per il computo, nel quinquennio di riferimento, dei giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.

  • art. 26 l. 5 maggio 1976, n. 187

    È richiamata per verificare la residua disponibilità di periodi di aspettativa con trattamento economico integrale o ridotto al 50%, alla luce dei periodi già fruiti e del regime speciale successivo alla domanda di transito.

Massime di principio

  • Quando la legittimità della riduzione degli assegni per assenza per malattia dipende dal computo dei periodi di aspettativa e dalla loro collocazione temporale, il giudice può disporre un’istruttoria per acquisire una ricostruzione completa, documentata e verificabile dei periodi rilevanti.
  • Nel valutare il trattamento economico spettante al militare che abbia chiesto il transito nei ruoli civili dopo il giudizio di inidoneità, occorre distinguere i periodi di aspettativa anteriori alla domanda di transito dal periodo speciale di 150 giorni decorrente dalla domanda stessa.
  • Il computo dei periodi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio deve essere verificato con riferimento al quinquennio previsto dall’art. 912, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 e sulla base di una documentazione amministrativa completa.
  • Per determinare se sia legittima la riduzione degli assegni, occorre accertare anche se, al momento della sottoscrizione del contratto di transito nei ruoli civili, residuassero periodi di aspettativa retribuiti integralmente o al 50% secondo il regime previsto dall’art. 26 della l. n. 187/1976.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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