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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01154/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Rovigo per un reato in materia di stupefacenti, deducendo come unico motivo l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ritenuta continuazione. La Corte ha esaminato il motivo alla luce dei limiti del ricorso avverso il patteggiamento e lo ha ritenuto inammissibile, perché non rientrante tra i vizi deducibili nei confronti di una sentenza applicativa di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio prospettato non fosse deducibile contro una sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, ha precisato che l'erronea qualificazione giuridica è denunciabile solo quando sia palesemente e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, evenienza non ravvisata nel caso concreto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    indicano il rito del patteggiamento, cui è stata resa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, ammettendo soltanto vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. n. 103/2017

    viene richiamata come legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introducendo/ridefinendo i limiti del ricorso avverso il patteggiamento.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fonte normativa del reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato in relazione alla contestazione della continuazione tra più fatti di reato.

  • artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    norme incriminatrici poste a base del reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento solo quando la qualificazione adottata sia ictu oculi e in modo immediato palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, non quando si contesti una valutazione non macroscopicamente errata.
  • La deduzione di vizi sulla continuazione, quando non si traduca in una qualificazione giuridica manifestamente incongrua del fatto, non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioElemento soggettivo
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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