Cassazione Penale, Ordinanza n. 40644/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per tentato furto, già confermata in appello, resta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per tentato furto. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, dall'altro, il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, senza una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dalla difesa, ma la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è ritenuto ripetitivo e non specificamente critico rispetto alla sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non è di per sé sufficiente se non si censurano in modo puntuale le argomentazioni del giudice di merito che abbiano escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
- Il giudizio di legittimità richiede motivi specifici e auto-contenuti, idonei a evidenziare errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, non una mera reiterazione di doglianze già respinte.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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