Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 756/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento delle Concessioni edilizie n° 37 del 21 aprile 1978, n° 95 del 12 gennaio 1998 e n° 30 del 3 settembre 2014 rilasciate dal Comune di Calasetta in favore dei controinteressati.

Giustizia amministrativa202500116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Concessioni edilizie n. 37 del 21 aprile 1978, n. 95 del 12 gennaio 1998 e n. 30 del 3 settembre 2014, comprese concessioni in sanatoria, rilasciate dal Comune di Calasetta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato tre titoli edilizi rilasciati in favore di controinteressati, sostenendo che gli interventi avessero illegittimamente trasformato un'area agricola e paesaggisticamente rilevante, riducendone il pregio storico, paesaggistico, panoramico e naturalistico. Con il primo motivo ha dedotto difetto di istruttoria ed eccesso di potere relativamente alla concessione edilizia del 1978, fondandosi soprattutto sulla coincidenza tra la data della domanda e quella del rilascio e sull'asserita mancata verifica della qualifica di agricoltori dei richiedenti. Con il secondo ordine di censure ha dedotto violazione e falsa applicazione dei vincoli urbanistici e paesaggistici, della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, del d.lgs. n. 42/2004, della legge n. 1497/1939, del d.l. 30 settembre 2003, della legge regionale n. 8/2004 e delle norme tecniche di attuazione comunali. In particolare, ha sostenuto che le concessioni del 1998 e del 2014 avessero assentito nuovi volumi in un'area già integralmente edificata secondo l'indice previsto dal progetto del 1978 e che, in presenza di vincolo paesaggistico, fosse necessaria una preventiva autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale le opere avrebbero dovuto essere demolite. Ha inoltre lamentato l'assenza di adeguata istruttoria e chiesto l'acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a. La ricorrente ha prospettato anche la qualificazione degli atti come 'non atti', sostenendo in sostanza la loro radicale invalidità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, per quanto di ragione, irricevibile. In primo luogo ha rilevato la violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché i motivi erano generici, apodittici e non correlati puntualmente al contenuto dei singoli titoli impugnati. La mera contestualità tra domanda e rilascio della concessione del 1978 è stata ritenuta elemento neutro, non idoneo a provare il difetto di istruttoria; le ulteriori deduzioni erano fondate su supposizioni, sull'ammissione di un ricorso proposto 'al buio' e senza specificare le opere abusive, i parametri urbanistici violati o le difformità dai titoli. Il giudice ha inoltre escluso che i vizi prospettati potessero determinare nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, trattandosi, al più, di ipotesi di annullabilità. In secondo luogo ha ritenuto tardiva l'impugnazione di titoli risalenti al 1978, 1998 e 2014, ormai consolidati per decorso dei termini decadenziali. La recente immissione nel possesso di terreni limitrofi non è stata considerata idonea a riaprire i termini, né la ricorrente ha fornito elementi per superare la presunzione di conoscenza o conoscibilità di interventi edilizi di oggettiva consistenza e risalenti nel tempo. Il consolidamento degli atti impedisce anche di rimetterli indirettamente in discussione attraverso iniziative dirette a sollecitare l'autotutela, ferma restando la distinta possibilità dell'amministrazione di valutarne eventualmente l'esercizio. Infine, il TAR ha ravvisato la carenza di interesse concreto e attuale, poiché la ricorrente aveva allegato solo un generico pregiudizio al paesaggio e all'ambiente, senza dimostrare una lesione concreta, attuale, differenziata, diretta e immediata derivante dai singoli titoli. Non è risultata adeguatamente provata neppure la disponibilità giuridica di beni direttamente incisi dagli interventi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000,00 per ciascuna amministrazione costituita, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a.

    I motivi del ricorso devono essere formulati in modo sufficientemente specifico da consentire l'individuazione dei vizi dedotti e del petitum sostanziale; non bastano formule generiche, assertive o non supportate da elementi fattuali e documentali.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione di norme urbanistiche o paesaggistiche e gli eventuali difetti dell'istruttoria integrano, di regola, vizi di annullabilità e non di nullità, che ricorre soltanto nei casi tassativi previsti dalla disposizione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    La richiesta di acquisizione officiosa degli atti non supplisce alla necessità che il ricorrente formuli censure specifiche e fornisca un adeguato principio di prova.

  • art. 100 c.p.c.

    L'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale; il generico richiamo alla tutela del paesaggio o dell'ambiente non dimostra una lesione diretta, immediata e differenziata della sfera giuridica del ricorrente.

Massime di principio

  • Un ricorso contro titoli edilizi è inammissibile per difetto di specificità quando non individua, con riferimento a ciascun titolo impugnato, le opere contestate, i parametri urbanistici o paesaggistici violati, le concrete difformità e gli elementi fattuali posti a fondamento delle censure.
  • La mera coincidenza temporale tra la presentazione dell'istanza edilizia e il rilascio del titolo non dimostra, di per sé, il difetto di istruttoria né l'assenza dei presupposti per il rilascio, in mancanza di specifiche allegazioni sul contenuto dell'istruttoria omessa o insufficiente.
  • Le violazioni di norme urbanistiche o paesaggistiche che incidono sulla legittimità del titolo edilizio determinano, salvo i casi tassativi di difetto assoluto di attribuzione o altra nullità previsti dalla legge, l'annullabilità dell'atto e devono essere fatte valere entro i termini decadenziali di impugnazione.
  • La sopravvenuta disponibilità o immissione nel possesso di terreni limitrofi non riapre i termini per impugnare titoli edilizi risalenti, quando gli interventi erano conoscibili per la loro consistenza e per il tempo trascorso.
  • L'impugnazione di un titolo edilizio richiede la prova di una lesione concreta, attuale, diretta e differenziata; il generico pregiudizio al paesaggio o all'ambiente non è sufficiente a dimostrare l'interesse a ricorrere.
  • Una volta consolidati per decorso dei termini, i titoli edilizi non possono essere rimessi in discussione indirettamente mediante iniziative volte soltanto a sollecitare l'esercizio dell'autotutela, ferma restando la distinta valutazione discrezionale dell'amministrazione circa l'eventuale esercizio dei relativi poteri.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaNullità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.