Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1624/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento 1.della Disposizione Dirigenziale n.246/A del 18/07/2022, avente ad oggetto l'Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.33 del Dpr 380/2001 per presunte opere abusive eseguite in Napoli al Viale Gramsci n. 22, notificato alla Sig.ra Riccardi a mezzo messo, in data 30 agosto 2022; 2.dell’ordinanza di sospensione dei lavori n.12044 (per presunta difformità alla CILA PG/2019/320271) prot n.378906 del 21/07/2022, notificato al Sig. Carlomagno Bruno in data 4 ottobre 2022; 3.della nota di trasmissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori n.12044, recante data 4 ottobre 2022; 4.del verbale/nota/ordinanza del 1/04/2022 prot. n.254931, ignoto il contenuto, di segnalazione delle presunte opere abusive realizzate all'interno dell'unità immobiliare in proprietà della Sig. Patrizia Riccardi; 5.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202205121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine comunale di ripristino e demolizione di opere ritenute abusive e ordinanza regionale di sospensione dei lavori per difformità dalla CILA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordine comunale di ripristino adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e l’ordinanza regionale di sospensione dei lavori, sostenendo che le opere contestate fossero riconducibili a un unico soppalco di circa 46 mq, realizzato dal precedente proprietario e oggetto di condono edilizio rilasciato nel 2011. Hanno dedotto violazione degli artt. 33 e seguenti d.P.R. 380/2001, dell’art. 26 delle N.T.A. della variante per il centro storico di Napoli, dell’art. 43 l. 457/1978, dell’art. 2 l.r. Campania 9/1983 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, travisamento, carenza istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, motivazione insufficiente, ingiustizia manifesta e difetto di pubblico interesse. In particolare, hanno contestato le altezze rilevate dalla Polizia municipale, sostenendo che le porzioni del soppalco fossero conformi alle altezze minime e che le quote inferiori dipendessero da controsoffittature amovibili successivamente rimosse. Hanno inoltre dedotto che l’ordinanza regionale fosse illegittima perché fondata sulla stessa erronea qualificazione delle opere come abusive e difformi dalla CILA.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante, rispetto alla legittimità dell’ordine di ripristino, la dedotta conformità sostanziale delle opere alla disciplina edilizia o sanitaria vigente, poiché l’ordinanza era fondata sulla realizzazione di opere sine titulo. Quanto alla pretesa riconducibilità delle opere al soppalco condonato, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non avevano assolto l’onere probatorio a loro carico. Le quote indicate nell’istanza di condono, quelle rilevate nel sopralluogo e quelle risultanti dalla perizia di parte erano diverse. Le spiegazioni prospettate, relative a errori nella domanda di condono o alla presenza di controsoffittature, non sono state adeguatamente dimostrate. La relazione tecnica non provava l’altezza interna di 4,30 metri e la documentazione fotografica riguardava un punto esterno all’appartamento; inoltre, nessuna altezza indicata nella planimetria della perizia raggiungeva tale quota. Anche le altezze asseritamente conformi indicate dalla parte erano diverse da quelle risultanti dal provvedimento di condono, sicché non poteva escludersi che il soppalco condonato fosse stato demolito e ricostruito a quote differenti. È quindi mancata la prova della legittima edificazione delle porzioni rilevate dal Comune. Il secondo motivo, relativo all’ordinanza regionale di sospensione dei lavori per difformità dalla CILA, è stato ritenuto infondato perché presupponeva la legittimità del soppalco, rimasta indimostrata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni fattuali.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    ordine di ripristino dello stato dei luoghi per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o difformità dal titolo

    L’ordine impugnato è stato ritenuto fondato sulla realizzazione di opere sine titulo; la loro eventuale conformità sostanziale alla disciplina edilizia o sanitaria vigente non è stata considerata decisiva.

  • artt. 31 e seguenti l. 47/1985

    disciplina del condono edilizio

    Il condono del soppalco preesistente non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che le opere rilevate dal Comune coincidessero con quelle oggetto della sanatoria.

  • art. 2 l.r. Campania 9/1983

    È stato richiamato quale parametro dell’ordinanza regionale di sospensione dei lavori, ritenuta infondata per la mancata prova della legittimità del soppalco.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione, ma il ricorso è stato rigettato senza riconoscere i dedotti vizi motivazionali.

Massime di principio

  • In presenza di un ordine di ripristino fondato sulla realizzazione di opere edilizie sine titulo, la mera conformità sostanziale delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia o sanitaria vigente non esclude l’abusività, se manca un titolo legittimante.
  • Il proprietario che invochi l’efficacia di un condono edilizio deve fornire prova dell’identità tra le opere oggetto della sanatoria e quelle rilevate dall’amministrazione; la mera esistenza del provvedimento di condono non dimostra che opere diverse o ricostruite a quote differenti siano coperte dalla sanatoria.
  • Quando le misure risultanti dall’istanza di condono, dal sopralluogo amministrativo e dalla perizia di parte sono tra loro divergenti, spetta al privato dimostrare in modo concreto l’errore delle misurazioni amministrative o la continuità materiale tra l’opera condonata e quella contestata.
  • La dedotta conformità delle opere alle altezze minime igienico-sanitarie non è sufficiente a legittimare un’opera edilizia se non è previamente provata la sua edificazione in conformità al titolo o al condono invocato.
  • L’impugnazione di un provvedimento consequenziale, quale la sospensione dei lavori per difformità dalla CILA, non può essere accolta quando la censura presuppone la legittimità dell’opera principale e tale legittimità non risulta provata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.