Cassazione Penale, Sentenza n. 28626/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento minorile definito con giudizio abbreviato, gli imputati erano stati condannati per rapina aggravata e lesioni commessi il 10 febbraio 2024. Il Pubblico ministero ha impugnato solo il capo relativo alla pena, lamentando che il giudice di merito aveva determinato la pena base per la rapina in misura inferiore al minimo edittale vigente ratione temporis: per la reclusione era stata applicata una base di anni tre, mentre il minimo previsto dall'art. 628 c.p., come modificato dalle leggi intervenute nel 2017 e nel 2019, era di anni cinque; inoltre la multa era stata fissata in misura superiore al massimo legale di euro 2.500,00. Il ricorso chiedeva quindi la riforma della sentenza nella parte sanzionatoria, con rideterminazione della pena sulla base dei corretti limiti edittali e con gli ulteriori aumenti e riduzioni conseguenti al reato continuato, alle attenuanti e al rito abbreviato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero, rilevando un errore del giudice di merito nella determinazione della pena per il reato più grave di rapina, applicata in misura non conforme ai limiti edittali vigenti al momento del fatto. Ha però escluso di poter correggere direttamente l'errore in sede di legittimità, trattandosi di errore di giudizio favorevole all'imputato e non di mero errore materiale, e comunque non emendabile dalla Cassazione in assenza di possibilità di aggravare la posizione dell'imputato in violazione del divieto di reformatio in peius. Ne è derivato l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Campobasso in diversa composizione per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
pena detentiva base in anni 5 di reclusione
Per la rapina, nel periodo rilevante per i fatti, il minimo edittale della reclusione era pari a cinque anni; la pena base individuata dal giudice di merito in anni tre era quindi illegale perché inferiore al minimo legale.
art. 582 c.p.
È richiamato come reato in continuazione con la rapina ai fini della determinazione della pena complessiva.
art. 130 c.p.p.
La Corte richiama il principio per cui l'errore di giudizio sulla pena favorevole all'imputato non è correggibile con le formalità di correzione dell'errore materiale.
art. 619 c.p.p.
È evocato insieme all'art. 130 c.p.p. per escludere la possibilità di correzione in sede di legittimità dell'errore di giudizio sulla pena.
art. 1 c.p.
La Corte richiama il principio di legalità della pena, ma precisa che la correzione dell'illegalità della pena in cassazione incontra il limite del divieto di reformatio in peius quando l'errore sia a vantaggio dell'imputato.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito determina la pena per un reato applicando un minimo edittale non più vigente o comunque inferiore al minimo legale applicabile ratione temporis, la pena è illegale e il vizio può essere fatto valere in cassazione dal pubblico ministero.
- La Corte di cassazione non può correggere direttamente un errore di determinazione della pena che abbia prodotto un trattamento più favorevole all'imputato, se la correzione richiederebbe un aggravamento della sua posizione in violazione del divieto di reformatio in peius.
- L'errore di valutazione sulla misura della pena, quando incide sulla scelta della base edittale e non su un mero calcolo aritmetico, integra un errore di giudizio e non un errore materiale emendabile con i rimedi di correzione dell'errore materiale.
- In presenza di illegalità della pena rilevata in sede di legittimità, se non è possibile una correzione senza peggiorare la posizione dell'imputato, la soluzione è l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame del solo punto.
- Nel commisurare la pena in caso di continuazione e di rito abbreviato, il giudice deve partire dal corretto minimo e massimo edittale del reato base; un errore sulla base legale contamina l'intera operazione di dosimetria.
- rami
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