Sentenza n. 4243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Provincia di Vicenza che ha individuato l'appellante quale corresponsabile della potenziale contaminazione di un sito produttivo e lo ha diffidato agli interventi di bonifica ai sensi degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore speciale)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento provinciale. I motivi riguardavano: l'illegittimo utilizzo dei pareri dell'Istituto superiore di sanità e del principio di precauzione per individuare valori-soglia relativi a PFAS e BTF non previsti dalla normativa; il difetto di istruttoria e di motivazione nell'accertamento del nesso causale e della responsabilità personale; l'erronea applicazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. e l'inversione dell'onere della prova; l'impossibilità di estendere automaticamente alla persona fisica gli obblighi ambientali gravanti sulla società; l'erronea ricostruzione dei poteri effettivamente esercitati dall'appellante, che assumeva di avere svolto mansioni meramente operative senza autonomi poteri decisionali e di spesa; l'ineseguibilità e indeterminatezza della diffida; la mancata individuazione e quantificazione del contributo individuale all'eventuale aggravamento della contaminazione. Sono state inoltre riproposte una domanda di accertamento dell'obbligo della Provincia di individuare tempestivamente tutti i responsabili e una domanda risarcitoria per il ritardo nell'individuazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello sui motivi relativi al difetto di istruttoria, di motivazione e all'erronea imputazione automatica della responsabilità ambientale alla persona fisica, riformando la sentenza del TAR e accogliendo parzialmente il ricorso di primo grado. Ha annullato in parte qua il provvedimento provinciale perché questo aveva individuato l'appellante quale corresponsabile sulla base della sola carica di procuratore speciale e responsabile ambiente e sicurezza, dei poteri astrattamente conferiti e della conoscenza, effettiva o doverosa, della contaminazione, senza indicare condotte attive od omissive personalmente riferibili, dotate di autonoma efficienza causale nell'aggravamento o nella mancata prevenzione dell'inquinamento, né l'elemento soggettivo della colpa. Il rapporto di immedesimazione organica non consente di trasferire automaticamente alla persona fisica gli obblighi ambientali della società. L'amministrazione deve svolgere un rigoroso accertamento della condotta individuale, del contributo causale e della colpa. Inoltre, in una realtà produttiva sviluppatasi nell'arco di circa sessant'anni, la mera gestione dello stabilimento in un determinato periodo non dimostra la responsabilità per l'intera contaminazione, occorrendo una ricostruzione eziologica riferita alle specifiche matrici inquinanti e alle lavorazioni del periodo considerato. Il giudice ha escluso l'integrazione postuma della motivazione mediante gli scritti difensivi dell'amministrazione. Ha respinto la domanda di accertamento dell'obbligo della Provincia di identificare tempestivamente tutti i responsabili, per carenza di interesse, e la domanda risarcitoria, non essendo stato dimostrato alcun danno da ritardo. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
Attribuisce all'amministrazione il potere di individuare il responsabile della potenziale contaminazione e di diffidarlo agli interventi previsti dalla disciplina ambientale; l'esercizio del potere richiede però un'adeguata individuazione della responsabilità personale e del nesso causale.
art. 245 d.lgs. 152/2006
Richiamato nel provvedimento provinciale quale fondamento degli obblighi e degli interventi relativi alla contaminazione del sito.
art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
È valorizzato quale indice sistematico della necessità che il fatto illecito sia personalmente imputabile alla condotta dell'amministratore o rappresentante; la responsabilità della persona fisica non discende automaticamente dalla posizione ricoperta nella società.
art. 2462 c.c.
Nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Conferma la separazione patrimoniale e soggettiva tra società e persone fisiche che operano per essa, impedendo l'automatica estensione agli amministratori degli obblighi gravanti sull'ente.
art. 2476 c.c.
Richiamato, insieme all'art. 2395 c.c., quale riferimento sistematico per la responsabilità personale degli amministratori secondo il paradigma della responsabilità extracontrattuale.
art. 2395 c.c.
Concorre a delineare il regime della responsabilità personale degli amministratori per condotte direttamente lesive, distinto dalle obbligazioni proprie della società.
art. 2043 c.c.
Indicato quale paradigma della responsabilità extracontrattuale personale degli amministratori.
art. 2050 c.c.
Il TAR lo aveva utilizzato per fondare un'inversione dell'onere della prova; il Consiglio di Stato ha accolto l'appello senza fondare la decisione su tale ricostruzione, ribadendo comunque la necessità di un autonomo accertamento della condotta individuale, del nesso causale e della colpa.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Riguarda l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato in caso di sopravvenuta carenza di interesse; non fonda un interesse autonomo all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di individuare tempestivamente tutti i responsabili.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria, respinta per mancata prova del danno.
art. 2-bis l. 241/1990
Richiamato quale base della domanda di risarcimento del danno da ritardo, respinta perché non è stato dimostrato alcun danno connesso al ritardo.
Massime di principio
- Nella disciplina della bonifica dei siti contaminati, gli obblighi ambientali gravanti su una società di capitali non possono essere automaticamente imputati agli amministratori, ai procuratori speciali o agli altri soggetti che operano per l'ente in virtù del solo rapporto organico o della titolarità di una carica.
- Per individuare una concorrente responsabilità ambientale della persona fisica che opera per una società, l'amministrazione deve accertare e motivare specificamente: la condotta personalmente riferibile al soggetto, il contributo causale autonomo di tale condotta alla determinazione, all'aggravamento o alla mancata prevenzione della contaminazione e l'elemento soggettivo, almeno colposo.
- L'indicazione dei poteri astrattamente attribuiti a un procuratore o responsabile aziendale e della sua conoscenza, effettiva o doverosa, della situazione di contaminazione non è sufficiente a fondare una responsabilità ambientale personale, se il provvedimento non individua concrete condotte attive od omissive dotate di autonoma efficienza causale.
- La mera gestione di uno stabilimento in un determinato periodo non consente di imputare automaticamente al gestore una contaminazione sviluppatasi nell'arco di molti decenni; l'amministrazione deve ricostruire puntualmente il nesso eziologico tra le specifiche matrici inquinanti e le lavorazioni svolte nel periodo riferibile al soggetto.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante deduzioni contenute negli scritti difensivi dell'amministrazione nel processo.
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