Cassazione Penale, Ordinanza n. 14061/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva soltanto ridotto la pena e confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p., in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non fosse stata dimostrata la falsità dell'autorizzazione esibita. Il secondo motivo deduce violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva reiterata. La Corte di cassazione ritiene il primo motivo inammissibile perché sollecita una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato con motivazione congrua e puntuale dalla Corte territoriale; reputa il secondo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti penali e la conseguente maggiore pericolosità e riprovevolezza delle condotte, rendendo non accoglibile la richiesta difensiva di esclusione della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato, già confermata in appello con sola riduzione della pena, resta quindi ferma; la Corte non interviene ulteriormente sul merito della responsabilità, né sulla recidiva, ritenendo il primo motivo inammissibile e il secondo manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
Rileva quale disciplina della continuazione tra più fatti di reato o più episodi criminosi, richiamata nella contestazione e nella decisione di merito.
art. 493-ter c.p.
È il reato oggetto di condanna confermata in appello e non scalfita dal ricorso, essendo stata ritenuta immune da censure di legittimità sulla responsabilità.
art. 99 c.p.
Implicitamente richiamato dalla doglianza sulla recidiva reiterata e valutato nei termini della sua non esclusione in presenza di plurimi precedenti penali e maggiore pericolosità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata contenga una motivazione esauriente e congrua sull'affermazione di responsabilità.
- La contestazione della falsità o della non genuinità di un documento già scrutinato dal giudice di merito non può essere riproposta in cassazione come mera alternativa ricostruzione dei fatti, se la motivazione impugnata ha escluso in modo logico e non illogico l'esistenza di dubbi decisivi.
- La mancata esclusione della recidiva può essere legittimamente confermata quando il giudice di merito valorizzi plurimi precedenti penali, l'accentuata pericolosità dell'imputato e la maggiore riprovevolezza delle nuove condotte, specie se omogenee a quelle pregresse.
- Il motivo di ricorso che deduce un vizio non effettivamente desumibile dal provvedimento impugnato, o che mira a contestare un apprezzamento discrezionale adeguatamente motivato, è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
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