Cassazione Civile, Ordinanza n. 07222/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia con accettazione e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, ritenendo che l'adesione alla rinuncia precludesse la statuizione sul punto. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, richiamando un precedente di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia originava da una sentenza del Tribunale, confermata in appello, che aveva ordinato la rimozione di un traliccio e delle relative strutture di sostegno dal tetto condominiale, oltre al risarcimento dei danni. In cassazione uno dei ricorrenti deduceva tre censure: omesso esame di fatti decisivi; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nell'interpretazione di un contratto di compravendita del 1983; violazione degli artt. 1158 e 1159 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, con riguardo al mancato riconoscimento dell'acquisto per servitù. L'altro ricorrente formulava quattro censure: omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 27 l. 392/1978; difetto di motivazione sull'assenza di collegamento funzionale tra immobile locato e attività del conduttore; violazione degli artt. 27, 29 e 79 l. 392/1978 e dell'art. 1374 c.c. per l'esclusione della natura locatizia del rapporto tra le parti. Prima della decisione nel merito, però, tutte le parti depositavano atto congiunto di rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente.
Norme richiamate
art. 391, comma 1, c.p.c.
"estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso"
la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione
artt. 1158-1159 c.c.
invocati dal ricorrente in relazione all'acquisto della servitù; non esaminati nel merito per estinzione del giudizio
art. 27 l. 392/1978
invocato in tema di rapporto locatizio; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio
artt. 27, 29, 79 l. 392/1978
invocati in relazione alla qualificazione del contratto come locazione e alla disciplina del rapporto; non esaminati nel merito per estinzione del giudizio
art. 1374 c.c.
richiamato per sostenere l'integrazione del contratto e la sua natura locatizia; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma non oggetto di decisione di merito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
- L'adesione del controricorrente alla rinuncia impedisce alla Corte di cassazione di provvedere sulle spese di lite.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non entra nell'esame dei motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni sostanziali o processuali dedotte.
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