Cassazione Penale, Sentenza n. 283/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore d'ufficio di GIUFFRIDA avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640-ter c.p.. Il ricorrente deduceva due questioni: (1) profili procedurali relativi all'omessa notificazione diretta all'imputato del decreto di fissazione del giudizio d'appello nel domicilio eletto, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 179 c.p.p., e violazione dell'art. 161 c.p.p. (contendendo che la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, non poteva sostituire la preventiva notifica all'imputato); (2) questione di merito relativa al mancato proscioglimento ex art. 131-bis c.p. e alla presunta illogicità della motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi procedurali. Ha accertato che, benché fosse eletto un domicilio dall'imputato e risultino annotazioni nel registro cronologico e attestazioni dell'ufficio notifiche, manca la relata di notifica che documenti la consegna 'a mani' all'imputato e le attività compiute dal notificante: tale mancanza invalida la notifica del decreto di citazione in appello. La notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. non può sostituire la notifica diretta all'imputato se questa non è previamente stata tentata con esito negativo. Sussiste dunque la nullità prevista dall'art. 179 c.p.p. Tuttavia, essendo nel frattempo intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (maturata il 26/06/2021), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 640-ter cod. pen.
Norma del codice penale che definisce il reato per cui l'imputato era stato condannato; citata come titolo della fattispecie oggetto del procedimento.
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità invocata è quella relativa all'omessa partecipazione dell'imputato al giudizio: la Corte ha ritenuto che la mancata notifica al soggetto imputato del decreto di citazione in appello integra la nullità prevista da questa disposizione.
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
La notificazione al difensore ai sensi di questa norma è ammissibile solo dopo che sia stato tentato invano l'atto nel domicilio dichiarato o eletto; la Corte ha stabilito che la notifica al difensore non supplisce alla mancata notifica diretta all'imputato quando quest'ultima non risulti documentalmente eseguita.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come motivo di merito per chiedere il proscioglimento; la decisione si è pronunciata invece sulle questioni procedurali e non ha reinviato il merito in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 24902 del 21/04/2011 (Chiarolini e altro)
Principio consolidato secondo cui la relata di notificazione è atto pubblico fidefaciente imprescindibile e non può essere surrogata da annotazioni di registro o attestazioni successive dell'ufficiale giudiziario; la Corte lo ha ribadito come parametro per valutare la validità della notifica.
Massime di principio
- La notificazione di atti processuali nel processo penale richiede il rispetto di formalità documentali: la relata di notificazione è essenziale e la sua assenza può determinare l'invalidità dell'atto notificatorio.
- La mera annotazione nel registro cronologico delle notificazioni o una successiva attestazione dell'ufficiale giudiziario non sono idonee a sostituire la relata; non sono ammesse surroghe formali per la notifica.
- La notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è subordinata al preventivo tentativo di notificazione all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto; non può essere usata come primo mezzo quando la notifica diretta non risulta effettivamente tentata.
- Quando una nullità procedurale incide sulla partecipazione dell'imputato al giudizio (art. 179 c.p.p.), la sentenza è annullabile; tuttavia, se nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare la presenza della relata nei fascicoli e, in assenza, opporre la nullità di notifica e richiedere accertamenti formali prima che si svolgano fasi processuali decisive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 149/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 150/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 151/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 152/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 153/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2022 del 10/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →