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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05685/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società sportiva aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per il pagamento di euro 44.820, somme asseritamente dovute a titolo di compensi per la gestione, nel periodo 24.8.2010-23.5.2012, degli impianti sportivi comunali in forza di un contratto intercorso tra le parti. La Corte d'appello di Bari ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo decisiva la nullità del contratto, già accertata dal giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per asserita decisione a sorpresa sulla nullità, non sottoposta al contraddittorio; 2) violazione delle norme sul giudicato amministrativo e difetto di giurisdizione del giudice ordinario, oltre a ultrapetizione, per avere la Corte esteso il contenuto della sentenza del TAR sino a ricomprendervi la nullità del contratto e non solo l'annullamento degli atti risolutori comunali; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'asserita inammissibilità della produzione della sentenza del TAR; 4) violazione dell'art. 1458 c.c. e dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990 per non avere qualificato la vicenda come risoluzione per inadempimento con efficacia non retroattiva e per non avere riconosciuto il diritto ai compensi già maturati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati, poiché non vi era stata alcuna decisione a sorpresa, il Comune aveva già chiesto in appello la declaratoria di nullità sopravvenuta del contratto in conformità alla sentenza del TAR, e il giudicato amministrativo doveva essere letto unitamente alla motivazione della decisione, nella quale era chiaramente affermata la nullità sopravvenuta del contratto per il venir meno della compagine originaria del raggruppamento, nullità riconnessa dall'art. 37 d.lgs. n. 163/2006 alla funzione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Ha inoltre escluso che fosse configurabile un utile rilievo del difetto di giurisdizione, trattandosi di questione inconferente rispetto al giudicato esterno e comunque inammissibile rispetto all'azione monitoria proposta davanti al giudice ordinario. Il quarto motivo è stato reputato inconferente perché la ricorrente insisteva nel ricondurre la vicenda alla risoluzione per inadempimento, ipotesi già esclusa dal TAR e dalla Corte d'appello; inoltre la sopravvenuta nullità non lasciava indifferenti le prestazioni anteriori secondo la ricostruzione del giudice di merito, che aveva fissato il momento rilevante del mutamento della compagine al 22.9.2010, anteriormente alla prima comunicazione di recesso. La Corte ha anche applicato le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo della nullità non è stato effettuato a sorpresa, perché la questione era già stata introdotta in appello dal Comune e conosciuta dalla controparte, quindi non vi è stata lesione del contraddittorio.

  • art. 29 d.lgs. n. 104 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo sul giudicato e sulla giurisdizione, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'accertata nullità del contratto e dell'inconferenza della censura.

  • art. 133, lett. b), d.lgs. n. 104 del 2010

    Evocato dalla ricorrente sul riparto di giurisdizione; la Corte lo ha ritenuto non idoneo a infirmare la decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la Corte d'appello si è attenuta al contenuto del giudicato amministrativo letto insieme alla motivazione.

  • art. 345 c.p.c.

    La dedotta tardività della produzione della sentenza del TAR è stata ritenuta irrilevante rispetto al rilievo del giudicato esterno e della nullità sopravvenuta.

  • art. 1458 c.c.

    La norma sulla non retroattività della risoluzione per inadempimento è stata ritenuta inconferente, perché la vicenda non è stata qualificata come risoluzione ma come nullità sopravvenuta del contratto.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'irretroattività degli effetti, ma la Corte ha escluso che la fattispecie fosse governata da una risoluzione per inadempimento o da un recesso in senso rilevante ai fini prospettati.

  • art. 37 d.lgs. n. 163/2006

    La Corte ha richiamato la disposizione come base della nullità del contratto conseguente al venir meno dell'originaria compagine del raggruppamento, in funzione di prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose e criminali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata applicata la definizione accelerata del ricorso; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, valorizzando la funzione deterrente e sanzionatoria rispetto a un ricorso manifestamente infondato e conforme alla proposta.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta anche la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che, in caso di conformità tra proposta e decisione finale, la condanna operi anche senza attività difensiva dell'intimato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di "decisione a sorpresa" non sussiste se la questione decisa d'ufficio era già stata introdotta dalla controparte e risultava comunque conosciuta dalla parte che si duole della violazione del contraddittorio.
  • Ai fini del giudicato esterno, il decisum va letto insieme alla motivazione: i presupposti logico-giuridici indispensabili della statuizione fanno parte del contenuto vincolante della decisione.
  • Quando il giudice amministrativo accerta la nullità sopravvenuta del contratto per una causa prevista dalla legge, il giudice ordinario deve prendere atto di tale accertamento ai fini delle pretese economiche fondate sul rapporto contrattuale.
  • Le censure sulla giurisdizione sono inconferenti se il thema decidendum della causa di merito è ormai vincolato da un giudicato esterno sulla nullità del contratto, e non vi è una reale contestazione del potere giurisdizionale in relazione alla domanda proposta.
  • La qualificazione della vicenda come nullità del contratto esclude che possano operare le regole sulla risoluzione per inadempimento e sulla relativa non retroattività.
  • La sopravvenuta nullità del contratto non può essere neutralizzata richiamando l'esecuzione già avvenuta, quando il giudice di merito abbia individuato il momento genetico della causa di nullità in una data anteriore agli ulteriori pagamenti pretesi.
  • In presenza di ricorso manifestamente infondato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le condanne aggravate ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con funzione sia sanzionatoria sia deterrente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniGiurisdizione
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoLitisconsorzio necessario

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