Cassazione Civile, Ordinanza n. 05221/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscale e di rinunciare all'impugnazione. L'atto è risultato notificato alla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la circostanza che la rinuncia era determinata dall'intenzione di aderire a una definizione agevolata della controversia. È stato anche escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di semplice rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale, in senso ampio sanzionatoria, e non può essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia è collegata all'adesione a una definizione agevolata della pretesa fiscale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per taluni esiti sfavorevoli dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la norma ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
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