Cassazione Penale, Ordinanza n. 01565/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava, in modo generico, la pena concordata, lamentando anche la violazione dell'art. 129 c.p.p. e la mancata esclusione della recidiva e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva però che tali doglianze investono profili oggetto di motivo rinunciato nel concordato, senza dedurre alcun vizio di illegalità della pena né questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché il ricorrente non aveva denunciato profili di illegalità della pena ma solo questioni oggetto di rinuncia, il ricorso è stato respinto come inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La Corte richiama la disciplina del concordato in appello, evidenziando che la richiesta delle parti di accoglimento concordato dei motivi di appello comporta la rinuncia agli altri motivi e delimita i vizi deducibili in cassazione.
art. 589 c.p.p.
È richiamato quale forma procedurale per la richiesta di concordato in appello.
art. 129 c.p.p.
La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è ritenuta inammissibile quando attiene a motivi rinunciati nel concordato e non a profili di illegale composizione della pena o a vizi deducibili della sentenza concordata.
legge n. 103 del 2017
È indicata come fonte della modifica del codice di rito che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto i vizi che incidono sulla formazione del consenso alla scelta del rito, sul consenso del pubblico ministero competente e sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Le doglianze che ripropongono motivi di appello rinunciati con il concordato sono inammissibili, compresa la censura relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si alleghi un vizio che renda illegale la pena o la decisione.
- Nel ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. la mera contestazione della pena concordata, se non accompagnata da specifiche censure di illegalità della sanzione, non è sufficiente a superare il limite di ammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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