Sentenza del 20/12/2021 n. 40687 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente (C.S.). Di conseguenza la nota di trascrizione dell'accettazione tacita è stata considerata soggetta a imposta di bollo, tassa ipotecaria e imposta ipotecaria. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per la novità e controvertibilità della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla qualificazione fiscale della nota di trascrizione relativa all'accettazione tacita di eredità: l'Agenzia sosteneva che tale nota non rientrasse nell'esenzione prevista dall'art. 10, comma 3, D.Lgs. 23/2011 (ossia non fosse "atto o formalità direttamente conseguente" all'atto traslativo principale) e pertanto fosse soggetta ad imposta di bollo, tassa ipotecaria e imposta ipotecaria. Il contribuente invece riteneva la nota dipendente dall'atto traslativo (compravendita) e quindi ricompresa nell'ambito agevolativo. La Corte ha analizzato la natura giuridica dell'accettazione tacita (negozio unilaterale, distinto dall'atto traslativo che la manifesta) e ha ritenuto che la trascrizione dell'accettazione tacita abbia un presupposto impositivo autonomo rispetto all'atto principale e produca effetti giuridici distinti, non potendo essere considerata una formalità "direttamente conseguente" ai fini dell'esenzione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3
"atti e... formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari"
L'esenzione prevista si applica solo alle formalità "direttamente" conseguenti all'atto traslativo; la Corte ha escluso che la trascrizione dell'accettazione tacita rientri in tale nozione perché ha un presupposto impositivo autonomo.
art. 476 c.c.
"comportamento significativo della volontà di accettare"
La Corte ha richiamato la natura dell'accettazione tacita come negozio unilaterale e l'importanza dell'animus: l'accettazione è distinta dall'atto che la manifesta, per cui la trascrizione dell'accettazione ha autonomie giuridiche proprie.
art. 2648 c.c., comma 3
"trascrizione immobiliare (facoltativa; art. 2648 c.c., comma 3)"
La trascrizione dell'atto che importa accettazione tacita è facoltativa e produce effetti ulteriori distinti dall'atto principale; da qui la qualificazione di autonomo presupposto impositivo.
art. 2650 c.c., comma 1
"assicurare la definitività e l'opponibilità dell'effetto traslativo"
La trascrizione serve a garantire opponibilità e continuità nella circolazione immobiliare; tuttavia tale funzione non la rende automaticamente "formalità direttamente conseguente" ai fini dell'esenzione fiscale se ha un presupposto impositivo distinto.
D.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1 e art. 3, comma 2 (e tariffa allegata)
"l'imposta di bollo è dovuta per la nota di trascrizione..."
La norma disciplina l'imposta di bollo dovuta per le note di trascrizione; la Corte ha ritenuto applicabile l'imposta alla nota di trascrizione dell'accettazione tacita quando questa non rientra nelle fattispecie di esenzione previste.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 19 e tabella allegata (punto 1.1)
"tassa ipotecaria dovuta per ogni nota di trascrizione iscrizione o domanda di annotazione"
La tassa ipotecaria ha per oggetto la formalità della trascrizione stessa; pertanto, se la trascrizione dell'accettazione tacita è autonoma, è soggetta a tassa ipotecaria.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e tariffa allegata, art. 5
"imposta ipotecaria dovuta in relazione alla 'Trascrizione degli atti e documenti indicati negli artt. 484 e 2648 c.c.'"
L'imposta ipotecaria grava sulla trascrizione degli atti indicati dalla norma; la Corte ha confermato che la trascrizione dell'accettazione tacita rientra nell'ambito impositivo.
D.L. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1 (conv. L. n. 128 del 2013)
"detti atti (traslativi) sono (comunque) 'soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro cinquanta'"
Modifica l'ambito dell'agevolazione originaria introducendo una misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale; la Corte tiene conto della riformulazione normativa nel valutare l'applicabilità delle agevolazioni.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo rigoroso e non estese oltre il testo: solo le formalità 'direttamente conseguenti' all'atto traslativo rientrano nell'esenzione.
- La trascrizione dell'accettazione tacita di eredità ha natura autonoma e può costituire un presupposto impositivo distinto dall'atto traslativo che l'ha resa manifesta; pertanto è soggetta a imposta di bollo, tassa ipotecaria e imposta ipotecaria quando non rientri espressamente nell'esenzione.
- Ai fini fiscali conta la natura giuridica della formalità (se produce effetti autonomi) più che la sua connessione fattuale con l'atto principale.
- Per imposte e tasse relative ai registri immobiliari (tassa/imposta ipotecaria, imposta di bollo) l'oggetto dell'imposizione è spesso la formalità di trascrizione in sé: ogni nota di trascrizione può costituire autonoma base imponibile.
- In controversie su questioni nuove o controverse è possibile la compensazione delle spese processuali: l'assenza di precedenti di legittimità può giustificare un trattamento paritario delle spese.
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