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Sentenza

Sentenza n. 1392/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento delle note mediante le quali l’Istituto Nazionale di Previdenza Integrativa – INPS ha respinto la richiesta dei ricorrenti di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6bis, commi I e II del d.lgs. 387/1987, e ss. mm. ii., nella misura di 2,50% ciascuno da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione percepita, oltre a rivalutazione monetaria, e interessi legali sino all'effettivo soddisfo (nota del 12 dicembre 2023 protocollo n. INPS.CCBFF.12/12/2023.4077209 INPS – POLO Guardia di Finanza indirizzata al signor -OMISSIS-; nota del 13 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.13/12/2023.4102905 INPS – Direzione provinciale di Padova indirizzata al signor -OMISSIS-; nota dell’8 gennaio 2024 recante protocollo n. INPS.CCBFF.28/12/2023.4207085 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 10 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.10/12/2023.4059858 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 14 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.10/12/2023.4060631 indirizzata al Signor -OMISSIS-; della nota del 9 dicembre 2023 protocollo n. INPS.CCBFF.09/12/2023.4057117 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 13 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.11/12/2023.4075562 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 22 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.22/12/2023.4059065 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 14 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.10/12/2023.4059963 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 14 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.13/12/2023.4093044 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 08 Gennaio 2024 recante protocollo n. INPS.CCBFF.02/01/2024.0013214 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 3 Gennaio 2024 recante protocollo n. INPS.CCBFF.28/12/2023.4201811 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 3 Gennaio 2024 recante protocollo n. INPS.CCBFF.10/12/2023.4060280 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 13 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.09/12/2023.405785713/12/2023 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 4 Gennaio 2024 recante protocollo n. INPS.CCBFF.08/12/2023.4056459 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 13 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.11/12/2023.407060113/12/2023 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 22 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.11/12/2023.4070017 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 16 Gennaio 2024 recante protocollo n. INPS.CCBFF.04/01/2024.00348848 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 12 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.12/12/2023.4090071 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 13 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.11/12/2023.4076019 indirizzata al signor -OMISSIS-; - della nota del 11 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.09/12/2023.4058124 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 14 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.13/12/2023.4099188 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 22 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.11/12/2023.4065595 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 22 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.13/12/2023.4092301 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 11 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.11/12/2023.4064218 indirizzata al signor -OMISSIS-; della nota del 13 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.13/12/2023.4093092 indirizzata dal signor -OMISSIS-; della nota del 13 Dicembre 2023 recante protocollo n. INPS.CCBFF.13/12/2023.4094605 indirizzata al signor -OMISSIS-; nonché dei fogli di calcolo del Trattamento di fine servizio rilasciati ai ricorrenti, nella parte in cui non prevedono nella base contabile l’inserimento dei benefici economici di cui all’art. 6 bis, comma I e II del D.L. 387/1987); e per l’accertamento del diritto dei militari in congedo, odierni ricorrenti, ad ottenere la liquidazione dei benefici economici di cui all’art. 6 bis, commi I e II, del D.L. n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, e dunque provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati ex art. 6 bis del D.L. 387/1987, così come modificato dalla L. 232/1990 art. 21, co. I.

Giustizia amministrativa202400272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note di diniego del ricalcolo del trattamento di fine servizio e relativi fogli di calcolo, nella parte in cui non includono nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, ex appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in quiescenza a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno chiesto l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultima retribuzione, previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987. L'INPS ha respinto le istanze sostenendo che il beneficio non fosse assistito da versamento contributivo, che gli oneri gravassero sul bilancio dello Stato, che la disciplina non si applicasse ai pensionamenti a domanda né agli appartenenti a corpi di polizia diversi dalla Polizia di Stato e che l'estensione del beneficio fosse costituzionalmente problematica. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della l. 232/1990, violazione dell'art. 2 della l. 241/1990, difetto e insufficienza di istruttoria, travisamento, omessa valutazione dei presupposti, errore nel metodo di accertamento, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. L'INPS ha inoltre eccepito la decadenza dal beneficio per tardiva presentazione della domanda di quiescenza e, quanto a uno dei ricorrenti, la prescrizione quinquennale del diritto. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza e ne ha disposto l'estromissione, ritenendo che il soggetto passivo del rapporto relativo alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio sia esclusivamente l'ente previdenziale. Ha respinto l'eccezione di decadenza, affermando che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 non è perentorio e non comporta decadenza, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, poiché il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato, individuato nella data dell'ultimo ordinativo di pagamento del trattamento principale, e l'INPS non aveva provato la data dell'ultima rata. Nel merito, ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, nonché agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa la Guardia di Finanza, in presenza di qualifiche equiparate. Ha respinto le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS, ritenendo il beneficio fondato su una specifica disciplina legislativa e non lesivo degli artt. 3 e 81 Cost. Il ricorso collettivo è stato quindi accolto: gli atti di diniego sono stati annullati, è stato accertato il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della buonuscita e l'INPS è stato obbligato a includere i sei scatti nella base di calcolo. Sono stati riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, commi 1 e 2, d.l. 387/1987

    Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita e si applica anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 21, comma 1, l. 232/1990

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina dei sei scatti stipendiali e quale fondamento della pretesa di rideterminazione del trattamento di fine servizio.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento; la sentenza non fonda autonomamente su tale norma l'accoglimento.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    In materia di accessori sulle somme dovute, consente il riconoscimento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato insieme all'art. 16, comma 6, della l. 412/1991 per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 16, comma 6, l. 724/1994

    Indicato dal giudice quale parametro per la decorrenza degli accessori sulle somme riconosciute ai ricorrenti.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina dei sei scatti non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento, rientrando nella discrezionalità legislativa la differenziazione dei benefici per categorie di personale e modalità di cessazione.

  • art. 81 Cost.

    Il richiamo ai principi di bilancio e sostenibilità del debito pubblico non rende costituzionalmente illegittima una specifica disciplina legislativa di benefici economici per ex appartenenti alle forze dell'ordine.

  • art. 16 l. 121/1981

    Utilizzato per ricomprendere nella nozione di forze di polizia anche i corpi diversi dalla Polizia di Stato, inclusa la Guardia di Finanza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini del calcolo della buonuscita spetta anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. 387/1987 comprende anche i corpi di polizia a ordinamento militare, tra cui la Guardia di Finanza, quando il personale rivesta qualifiche equiparate a quelle indicate dalla disposizione.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e il suo superamento non determina la decadenza dal beneficio, incidendo soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • Nelle controversie relative alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale tenuto all'erogazione, mentre l'amministrazione di appartenenza non è legittimata per i soli atti endoprocedimentali o connessi alla liquidazione.
  • Ai fini della prescrizione del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, il termine decorre dal momento in cui la pretesa può essere concretamente esercitata, individuato nella data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; l'ente che eccepisce la prescrizione deve provare tale data.
  • Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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