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Sentenza

Sentenza n. 585/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 710/2023

Giustizia amministrativa202307007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione dell’ordine di rimozione di un manufatto abusivo e dichiarato improcedibile la domanda relativa alla sanzione pecuniaria, già spontaneamente pagata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado e il provvedimento comunale con cui gli erano state irrogate una sanzione pecuniaria e l’ingiunzione di rimuovere un manufatto realizzato sul terrazzo dell’immobile. Sosteneva che l’opera consistesse in due pannelli di legno non ancorati al suolo, aventi natura accessoria o pertinenziale e destinati a proteggere il terrazzo dagli agenti atmosferici, sicché sarebbe stata necessaria, al più, una DIA e non il permesso di costruire. Deduceva inoltre eccesso di potere per illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, nonché violazione degli artt. 3 e 33 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e della l.r. Lazio n. 15/2008. Venivano altresì riproposte censure relative alla partecipazione procedimentale e alla notificazione dell’ordinanza, sostenendo che l’atto fosse stato comunicato al difensore presso il quale era stato eletto domicilio solo nell’ambito del procedimento penale parallelo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Sulla base dei verbali di sopralluogo della Polizia Municipale e della documentazione fotografica, ha accertato che l’opera era un manufatto con tamponature in legno e copertura a falda spiovente, di circa 16 mq e alto circa 2,50-2,70 metri, collegato all’abitazione mediante una porta. La presenza di aperture predisposte per finestre e di un impianto elettrico in fase di completamento dimostrava la destinazione abitativa del volume, diretto ad ampliare gli spazi residenziali dell’immobile e non a svolgere una mera funzione protettiva del terrazzo. Il manufatto non poteva quindi essere qualificato come pertinenza, opera accessoria o intervento di risanamento conservativo. Poiché aveva modificato la sagoma dell’edificio e creato nuovo volume, era necessario il permesso di costruire; inoltre, trattandosi di immobile situato in area vincolata, l’intervento avrebbe dovuto essere preceduto dal parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, che mancava. L’ordine ripristinatorio è stato ritenuto atto dovuto, non soggetto a un particolare onere motivazionale, anche in ragione della natura permanente dell’illecito edilizio. Le censure partecipative sono state considerate recessive poiché, alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; in ogni caso, l’interessato e il suo dante causa avevano avuto piena conoscenza del procedimento, avendo partecipato ai sopralluoghi e nominato un difensore presso il quale avevano eletto domicilio. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento edilizio deve tener conto delle sue caratteristiche concrete e della realizzazione di nuovo volume e modifica della sagoma.

  • artt. 33 e ss. d.P.R. 380/2001

    Costituiscono il quadro normativo richiamato per la disciplina degli interventi edilizi abusivi e delle conseguenti misure ripristinatorie.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento quando, trattandosi di attività vincolata, è dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 16, comma 5, l.r. Lazio n. 15/2008

    Prevede la sanzione pecuniaria applicata dall’amministrazione per l’abuso edilizio accertato.

  • D.M. n. 1444/1968

    È richiamato con riguardo alla zona omogenea A in cui ricade l’immobile e alla necessità del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Massime di principio

  • Un manufatto realizzato su un terrazzo, dotato di tamponature, copertura, aperture predisposte per finestre, collegamento con l’abitazione e impianto elettrico, quando incrementa stabilmente gli spazi residenziali fruibili, non è una mera pertinenza o opera accessoria, anche se realizzato con pannelli di legno non ancorati al suolo.
  • La realizzazione di un nuovo volume e la modifica della sagoma dell’edificio rendono necessario il permesso di costruire; la qualificazione dell’opera dipende dalla sua concreta consistenza e destinazione funzionale, non dalla tecnica costruttiva o dall’assenza di ancoraggio al suolo.
  • L’ordine di demolizione o di rimozione dell’abuso edilizio è un atto dovuto e, in ragione della natura permanente dell’illecito, non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico attuale alla repressione dell’abuso.
  • Quando l’attività repressiva dell’abuso edilizio è vincolata e dagli atti emerge che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, le violazioni delle garanzie partecipative non comportano l’annullamento dell’atto.
  • La partecipazione dell’interessato ai sopralluoghi e la conoscenza effettiva del procedimento possono escludere, nel caso concreto, che le contestazioni relative alla comunicazione o alla notificazione dell’atto abbiano efficacia invalidante.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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