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Sentenza

Sentenza n. 610/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e riconoscimento del diritto del ricorrente a ottenere la restituzione degli oneri concessori relativi alla C.E. n.15 del 7 aprile 2005 e la condanna del Comune di Augusta, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a tale titolo, della somma di € 7.089,47

Giustizia amministrativa202502198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di restituzione degli oneri concessori versati per una concessione edilizia, adottato con determina dirigenziale del 7 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario erede)

Prevale il privato

La controversia

Il dante causa del ricorrente aveva ottenuto nel 2005 una concessione edilizia per la costruzione di un edificio e aveva versato € 3.440,73 per oneri di urbanizzazione e € 3.648,74 per costo di costruzione. L'intervento era stato realizzato solo parzialmente e, successivamente, la porzione edificata era stata integralmente demolita dall'erede, che aveva quindi chiesto la restituzione delle somme versate. Il Comune aveva negato la restituzione deducendo la prescrizione del diritto, l'assenza di una causa giuridica dell'onerosità, la volontarietà della demolizione e la qualificazione delle opere come incomplete. Il ricorrente ha contestato tutte le ragioni del diniego, sostenendo che la pretesa restitutoria costituisse ripetizione di indebito oggettivo, poiché l'intervento non aveva determinato il carico urbanistico presupposto dal pagamento. In giudizio il Comune ha inoltre sostenuto la natura abusiva delle opere e la prescrizione del diritto, decorrente dalla sopravvenuta decadenza della concessione edilizia, anche in assenza di un formale atto comunale di accertamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ritenuto fondata la qualificazione della pretesa come ripetizione di indebito oggettivo. Gli oneri concessori possono essere restituiti quando viene meno il presupposto del pagamento, costituito dalla realizzazione dell'intervento edilizio e dal conseguente carico urbanistico; tale diritto non è escluso dal fatto che la mancata realizzazione o la demolizione siano state volontarie, né dalla circostanza che le opere fossero state realizzate solo parzialmente. Le ragioni relative all'abusività, alla volontarietà della demolizione e all'incompletezza delle opere sono state ritenute inconferenti rispetto alla domanda restitutoria. Il Collegio ha escluso la prescrizione: la decadenza della concessione edilizia per mancato inizio o ultimazione dei lavori, pur discendendo direttamente dalla legge, richiede un provvedimento comunale di natura dichiarativa che accerti l'effettivo decorso dei termini e l'assenza di cause di forza maggiore o di proroga. Poiché tale provvedimento non era mai stato adottato, il termine prescrizionale decennale è stato ritenuto decorrente dalla richiesta di restituzione dell'8 aprile 2025, sicché l'azione proposta il C8 ottobre 2025 era tempestiva. Il Comune è stato condannato a restituire € 3.440,73 per oneri di urbanizzazione e € 3.648,74 per costo di costruzione, oltre interessi legali dall'8 ottobre 2025 fino al pagamento, entro sessanta giorni, nonché alle spese di lite liquidate in € 1.800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    un anno per l'inizio dei lavori e tre anni dall'inizio per la loro conclusione

    I termini di efficacia del permesso di costruire rilevano ai fini della possibile decadenza del titolo; l'accertamento della decadenza richiede comunque un provvedimento comunale dichiarativo.

  • art. 2946 c.c.

    termine generale di prescrizione decennale

    Il diritto alla restituzione degli oneri concessori è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la cui decorrenza è stata individuata nella richiesta restitutoria, in assenza di un precedente atto comunale dichiarativo della decadenza del titolo.

Massime di principio

  • La restituzione degli oneri concessori costituisce ripetizione di indebito oggettivo quando l'intervento edilizio non viene realizzato, viene realizzato solo parzialmente oppure viene integralmente demolito, poiché viene meno il presupposto del pagamento costituito dall'effettiva realizzazione dell'intervento e dal conseguente carico urbanistico.
  • Il diritto alla restituzione degli oneri concessori non è escluso dal carattere volontario della mancata realizzazione o della demolizione dell'intervento, né dalla circostanza che le opere realizzate siano state qualificate come incomplete o abusive, quando il pagamento non trova più giustificazione nell'effettiva produzione del carico urbanistico.
  • La decadenza del permesso di costruire per mancato inizio o ultimazione dei lavori, pur operando in forza di legge, deve essere accertata dal Comune con un provvedimento dichiarativo, necessario a verificare il decorso dei termini e l'eventuale presenza di cause di forza maggiore o di proroga.
  • In assenza di un provvedimento comunale dichiarativo della decadenza del titolo edilizio, la prescrizione del diritto alla restituzione degli oneri concessori non può essere fatta decorrere dalla mera scadenza dei termini di efficacia del titolo; si applica il termine ordinario decennale decorrente dal momento in cui viene meno il presupposto dello spostamento patrimoniale o, secondo la decisione, dalla richiesta di restituzione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimo affidamento

Testo integrale

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