Cassazione Civile, Ordinanza n. 29861/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini/sconfinamento tra due fondi siti in area industriale. Il proprietario di un lotto assumeva che la società confinante avesse occupato una porzione del suo terreno mediante la recinzione posta sul lato ovest del proprio fondo e chiedeva l’accertamento dello sconfinamento, la condanna all’arretramento della recinzione e la restituzione dell’area. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il soccombente censurava la decisione per: 1) omessa pronuncia sul capo relativo all’accertamento delle dimensioni dei fondi, invocando l’art. 112 c.p.c.; 2) erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare degli spostamenti di cancello e idrante eseguiti dalla curatela fallimentare del precedente proprietario, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, asseritamente unico mezzo idoneo a verificare lo sconfinamento, con dedotta carenza assoluta di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa omessa pronuncia, osservando che la corte d’appello aveva interpretato la domanda come diretta all’accertamento dello sconfinamento e aveva comunque risposto alla censura relativa alle dimensioni e ai confini dei fondi. Ha giudicato inammissibile la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c., perché diretta in sostanza a contestare la valutazione del materiale istruttorio e a sollecitare una nuova lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha infine respinto il motivo sulla CTU, rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato sulla superfluità della consulenza, essendo già disponibili gli accertamenti tecnici svolti in altra procedura e non essendo stata specificata dal ricorrente la decisività dei fatti che la consulenza avrebbe dovuto chiarire. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice d’appello abbia interpretato la domanda e abbia comunque esaminato il motivo di gravame sul punto decisivo.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, o viceversa disattende prove legali; non quando si contesti il peso dato alle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se il giudice spiega perché la CTU non è necessaria; non sussiste nullità per la sola mancata ammissione di una prova richiesta.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La norma richiede una motivazione effettiva, che nel caso di specie è stata ritenuta presente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi formalmente qualificati come violazione di legge non possono essere utilizzati per ottenere un nuovo esame del merito o per censurare insufficienze motivazionali non più deducibili nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata se la sentenza impugnata abbia comunque interpretato la domanda e abbia affrontato il punto decisivo oggetto di gravame.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare una diversa valutazione delle prove o per ottenere una rivalutazione del merito; è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte o di attribuzione indebita di valore di prova legale.
- La mancata ammissione della CTU non integra di per sé nullità della sentenza quando il giudice spieghi la superfluità dell’indagine tecnica alla luce degli elementi già acquisiti; chi deduce il vizio deve anche indicare con precisione i fatti decisivi che la consulenza avrebbe potuto provare.
- La deduzione del vizio motivazionale non può risolversi in una generica affermazione dell’utilità di un mezzo istruttorio, ma richiede specificità sulla decisività del fatto controverso e sulla sua idoneità a condurre a un esito diverso.
- In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione sul punto è presente e logicamente coerente.
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