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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento dei provvedimenti di revoca dei nulla osta per lavoro subordinato, settore edilizia modello B2020, richiesti in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai protocolli -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di cinque cittadini stranieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le revoche dei nulla osta adottate dalla Prefettura di Cosenza, motivate dalla mancata stipula, entro il termine previsto, del contratto di soggiorno e dalla conseguente scadenza dei visti. Hanno dedotto che i lavoratori e il datore di lavoro si erano presentati presso la Prefettura entro otto giorni dall'ingresso in Italia, che il datore aveva inviato comunicazioni di assunzione e richiesto più volte un appuntamento tramite PEC, e che la stipula non era stata possibile per ragioni non imputabili agli interessati. Sono stati denunciati l'erronea qualificazione come perentorio del termine di otto giorni, il difetto di istruttoria e l'erronea applicazione dell'art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, sul presupposto che l'omessa stipula potesse giustificare la revoca solo se imputabile ai lavoratori. L'amministrazione ha sostenuto che gli sportelli prefettizi erano accessibili senza appuntamento e che, pertanto, la mancata stipula non fosse imputabile alla Prefettura.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la mancata stipula del contratto di soggiorno era pacifica, ma che l'amministrazione non poteva ignorare gli elementi idonei a escludere l'intento degli interessati di sottrarsi alla disciplina sull'accesso dei lavoratori stranieri: l'accesso agli uffici prefettizi, le richieste di appuntamento inviate tramite PEC e le comunicazioni di assunzione non contestate. La Prefettura avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria effettiva e verificare se la mancata stipula fosse concretamente imputabile ai lavoratori, anziché fondare la revoca su una motivazione standard e su dati meramente formali. Gli atti sono stati annullati, salvo il riesercizio del potere amministrativo. La nota successivamente depositata dall'amministrazione è stata ritenuta priva di natura provvedimentale e non idonea a far venir meno l'interesse al ricorso. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato dei lavoratori stranieri; la revoca richiede una verifica concreta dei presupposti previsti dalla disciplina, non potendo basarsi automaticamente sulla sola mancata stipula del contratto di soggiorno.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato quale fondamento della revoca e deve essere applicato verificando se l'omessa stipula del contratto di soggiorno sia imputabile ai lavoratori.

  • art. 35 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Prevede il termine per la stipula del contratto di soggiorno; la sua scadenza non esonera l'amministrazione dall'accertare le concrete ragioni della mancata stipula e la relativa imputabilità.

Massime di principio

  • La mancata stipula del contratto di soggiorno entro il termine previsto non consente automaticamente la revoca del nulla osta al lavoro subordinato: l'amministrazione deve verificare in concreto se l'omissione sia imputabile al lavoratore o al datore di lavoro.
  • Nel procedimento di revoca del nulla osta, l'amministrazione deve esaminare gli elementi fattuali che dimostrino la volontà degli interessati di regolarizzare il rapporto, quali l'accesso agli uffici, le richieste di appuntamento e le comunicazioni di assunzione.
  • Una motivazione standard fondata esclusivamente sulla mancata stipula del contratto e sulla scadenza del visto è illegittima quando omette di confrontarsi con circostanze rilevanti e non contestate, potenzialmente incompatibili con l'intento elusivo degli interessati.
  • L'annullamento giudiziale della revoca del nulla osta non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, purché svolga una nuova istruttoria e motivi sulla concreta imputabilità della mancata stipula.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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