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Sentenza

Sentenza n. 1476/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Valdieri (Prov. Cuneo), il 17 agosto 2023, n. 31, avente ad oggetto: “DCC n. 22/2022 in data 30.05.2022 recante ad oggetto “terreni gravati da uso civico occupati senza valido titolo – procedimento di reintegrazione nel possesso con esperimento di conciliazione stragiudiziale – avvio del procedimento amministrativo”. Procedimento di reintegrazione nel possesso dei terreni gravati da uso civico con esperimento di conciliazione stragiudiziale avviato in data 5 agosto 2022, Prot. n. 5629, a carico della “Agricola stella Alpina S.r.l.”. Ricognizione di terreni di proprietà comunale finalizzata ad un eventuale stralcio dal procedimento in itinere. Indirizzi al responsabile del procedimento. Determinazioni”; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202300760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare comunale che ha ricondotto a circa 500 ettari, anziché ai circa 2.400 ettari risultanti dagli atti catastali e rivendicati dalla società, i terreni di proprietà privata e ha demandato ulteriori accertamenti e iniziative per la regolarizzazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione comunale deducendo: 1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento; 2) violazione degli artt. 828, 1158 e 1159 c.c., nonché travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione. La ricorrente ha sostenuto di essere proprietaria di un compendio di circa 2.400 ettari, acquistato mediante atti di compravendita risalenti al 1959, al 1957 e al 1868, e ha richiamato una sentenza civile passata in giudicato che avrebbe riconosciuto la sua proprietà. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardi non l'esercizio di un potere amministrativo in materia di usi civici, ma l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà, dell'estensione del compendio immobiliare e della natura giuridica dei terreni. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio ha valorizzato la causa petendi e il contenuto effettivo delle censure: la società contestava l'interpretazione comunale dell'atto di vendita del 1868 e affermava, in subordine, l'acquisto per usucapione. Tali questioni attengono a diritti soggettivi reali e ai profili dominicali e di qualitas soli, spettando quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.

  • art. 828 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge, senza ulteriore interpretazione specifica da parte del TAR.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta usucapione dei terreni, questione ritenuta appartenente alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta usucapione, nell'ambito di una controversia avente a oggetto diritti soggettivi reali.

Massime di principio

  • Il riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa deve essere determinato in base al petitum sostanziale, individuato non soltanto dalla pronuncia formalmente richiesta, ma soprattutto dalla causa petendi e dalla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio.
  • La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'impugnazione di un atto amministrativo costituisce, nella sostanza, lo strumento per contestare la titolarità, l'estensione o la natura giuridica di beni immobili, trattandosi di questioni relative a diritti soggettivi reali e ai profili dominicali e di qualitas soli.
  • La contestazione dell'interpretazione di un titolo di acquisto e la deduzione dell'usucapione sono questioni attinenti alla proprietà e ai diritti reali, che non possono essere decise dal giudice amministrativo mediante l'annullamento dell'atto comunale.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a., decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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