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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24527/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I coniugi Ficara e Quattrone hanno chiesto la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 della confisca dell'immobile in Pellaro, sostenendo che erano emerse "prove nuove decisive": dichiarazioni testimoniali (Candeloro Claudio, Domenico Ronnanò, Domenico Surace) e documentazione bancaria che dimostrerebbero che l'apparente compravendita era in realtà una donazione nascosta (il prezzo versato da Quattrone sarebbe stato poi restituito dalla famiglia del marito mediante assegni). La Corte d'appello ha respinto l'istanza ritenendo inammissibile la prova testimoniale della simulazione nei confronti dello Stato, richiamando la regola civilistica dell'art. 1417 c.c.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per un nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto illegittima la preclusione introdotta dalla Corte d'appello (ricavata dall'art. 1417 c.c.) a proposito dei mezzi di prova ammissibili nel giudizio di revocazione: l'art. 28 d.lgs. 159/2011 parla genericamente di "prove nuove decisive" senza limitare i mezzi, pertanto anche la prova testimoniale e documentale possono essere valutate. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio esamini nel merito le prove indicate, verificandone preliminarmente la novità e la non deducibilità conformemente alla giurisprudenza (es. Sez. U, n. 43668/2022).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 28, comma 1, lett. a)

    L'art. 28 consente la revocazione per "prove nuove decisive" senza indicare limitazioni sui mezzi di prova; non impone l'automatica applicazione delle regole civilistiche che escludono la testimonianza sulla simulazione.

  • cod. civ. - art. 1417

    La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti

    Norma civilistica che limita l'uso della prova testimoniale in casi di simulazione fra parti; la Corte ha invece ritenuto che tale limitazione non si trasferisca automaticamente al giudizio di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 quando il 'terzo' è lo Stato beneficiario della confisca.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 45

    L'art. 45 stabilisce che il bene confiscato, divenuto definitivo il provvedimento, entra nel patrimonio dello Stato: lo Stato è beneficiario ex lege, ma questo non trasforma automaticamente le regole probatorie del giudizio di revocazione.

  • disp. att. cod. proc. pen. - art. 173

    Richiamato in sede di limiti formali alla deduzione dei motivi in Cassazione; attiene ai limiti di esposizione dei motivi nei ricorsi e alla loro valutazione.

  • Preleggi - art. 14

    Rinvocato dalle difese per evidenziare che non sono ammissibili estensioni normative contrarie alla legge; la Corte ha precisato che non può essere introdotta una preclusione probatoria non prevista dall'art. 28.

  • Cass. Sez. U, Sent. n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Principio giurisprudenziale richiamato: la "prova nuova" per la revocazione è sia quella sopravvenuta dopo il procedimento sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitiva; non sono "prove nuove" quelle deducibili e non dedotte salvo impossibilità per forza maggiore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 il concetto di "prove nuove decisive" è ampio e non è automaticamente limitato dalle regole civilistiche che vietano la testimonianza sulla simulazione fra parti.
  • La prova testimoniale e la documentazione bancaria possono essere valutate dal giudice della revocazione anche quando il terzo beneficiario della confisca è lo Stato; l'importazione automatica dell'art. 1417 c.c. nel processo di prevenzione è errata.
  • Il giudice del rinvio deve verificare preliminarmente la 'novità' della prova: è "nuova" sia quella sopravvenuta sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta; non sono provve nuove quelle deducibili e non dedotte nel procedimento originario salvo forza maggiore.
  • Movimentazioni bancarie e altri documenti possono costituire prova decisiva autonoma e non essere neutralizzate da regole civilistiche sulla prova testimonial della simulazione.
  • Nel caso di beni attribuiti a coniuge, figli o conviventi del proposto valgono presunzioni di intestazione fittizia che possono essere superate con circostanze contrarie serie e verificabili; la valutazione spetta al giudice nel merito.
  • Se il giudice di merito applica preclusioni probatorie non previste dalla legge di prevenzione, la decisione può essere annullata e rimessa per nuovo esame.

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