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Sentenza

Sentenza n. 2695/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 315 del 6 maggio 2024, divenuto esecutivo per mancata opposizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

La gestrice del servizio idrico integrato, subentrata al precedente gestore in forza della convenzione del 22 settembre 2021, ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo che aveva intimato al Comune il pagamento di € 83.348,71, oltre agli interessi di mora al saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda del 7 febbraio 2024 fino al saldo, e alle spese del procedimento monitorio. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo il 18 aprile 2025 e nuovamente notificato il 6 maggio 2025; il Comune non aveva pagato neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della PA. La ricorrente ha chiesto le misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, gli interessi di mora secondo la disciplina ARERA sulla morosità nel servizio idrico e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso è accolto nei limiti del titolo esecutivo. Il TAR ha ritenuto il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione e regolarmente notificato, equiparabile al giudicato e ha accertato che il Comune non vi aveva ottemperato. Ha ordinato il pagamento delle somme dovute in base al decreto, oltre agli interessi da questo riconosciuti e agli interessi maturati dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; sono rimborsabili le spese documentate di registrazione della copia e di notificazione, mentre non spettano le spese di precetto e quelle di procedure esecutive non satisfattive non funzionali all’instaurazione dell’ottemperanza. Il Comune deve adempiere entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di inerzia, il Segretario Generale di Racalmuto, previa richiesta della ricorrente attestante la persistente inottemperanza e comunicata al TAR, dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire le somme; l’insufficienza degli stanziamenti o della cassa non giustifica il mancato adempimento. Non è stata accolta la richiesta di applicare gli interessi secondo la deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR, perché il titolo azionato riconosce interessi secondo il diverso criterio dell’art. 1284, comma 4, c.c. e il giudice dell’ottemperanza non può ampliare, modificare o integrare il contenuto della pronuncia del giudice ordinario. È stata respinta anche la richiesta di astreinte: non è automatica e, considerate la recente formazione del titolo e la presenza degli interessi, la penalità è stata reputata manifestamente iniqua. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato ed agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

    La PA è obbligata a conformarsi non solo alle sentenze passate in giudicato, ma anche ai provvedimenti del giudice ordinario equiparati al giudicato, tra cui il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Deve infine darsi atto che la difesa della ricorrente ha depositato copia della notifica, in data 6 maggio 2025, del ripetuto decreto ingiuntivo unitamente al decreto di esecutorietà, sicché è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.

    L’azione esecutiva nei confronti della PA presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nella fattispecie il termine risultava decorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuto, dunque, che l’Amministrazione intimata, nonostante la tempestiva notifica del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, non abbia ottemperato a quanto dovuto, va dichiarato l’obbligo del Comune di Porto Empedocle di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme ad essa spettanti, come sopra indicate, oltre interessi di mora, dalla data di pubblicazione della presente Sentenza sino al soddisfo.

    Accertata l’inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo e di corrispondere le somme dovute, individuando un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nominando un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 25 giugno 2014, n. 15) ha escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l’importo o di negarne la stessa applicazione.

    La penalità di mora non consegue automaticamente all’inottemperanza: il giudice deve valutare le circostanze che possono renderla manifestamente iniqua o comunque ostativa alla sua applicazione.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    Osserva il Collegio che, come detto, con il citato decreto ingiuntivo n. 315/2024 il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune di Porto Empedocle al pagamento degli “…interessi di mora, al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda (7.2.2024, giorno del deposito del ricorso) fino al saldo…”, senza alcun riferimento alla deliberazione ARERA n. 311 del 16.07.2019, ed al relativo Allegato A afferente la “Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI)”.

    In ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi secondo il criterio e il periodo stabiliti dal titolo esecutivo; non possono essere aggiunti interessi fondati su una disciplina non recepita nel titolo.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione è equiparabile al giudicato e può essere eseguito mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Quando l’ottemperanza riguarda un provvedimento del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve mantenersi entro il contenuto del titolo: non può modificarlo né integrarlo mediante un’attività cognitoria, né riconoscere somme o criteri di calcolo che il titolo non contempla.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica. Può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; la recente formazione del titolo e la maturazione di interessi sul credito possono giustificarne il diniego.
  • Nell’esecuzione di un obbligo pecuniario a carico di un’amministrazione, la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittimo impedimento: il commissario ad acta deve attivare le procedure necessarie per reperire e pagare le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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