Sentenza n. 891/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Alezio - Settore Urbanistica, a firma del Responsabile del medesimo Settore e del procedimento, contenuto nella nota “Protocollo N. 0014333 in data 09.11.2023”, ad oggetto: “Progetto di riuso ed adeguamento del fabbricato sito in via Rocci Perrella finalizzato alla realizzazione di uno studio medico veterinario a servizio delle attività zootecniche ai sensi dell'art. 14 (permesso di costruire deroga agli strumenti urbanistici) del DPR 380/2011 e s.m.i. Diniego”; - della nota dirigenziale prot. n.1550, in data 1.2.2023, ad oggetto “Progetto di riuso ed adeguamento del fabbricato sito in via Rocci Perrella finalizzato alla realizzazione di uno studio medico veterinario a servizio delle attività zootecniche ai sensi dell'art. 14 (permesso di costruire deroga agli strumenti urbanistici) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Avvio del procedimento di diniego”; - ove occorrer dovesse, delle disposizioni di cui all'art. 17 e fino all'art. 17.2.2. delle N.T.A del PRGC del Comune di Alezio, come richiamate e riportate nei provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso ovvero nella ipotesi in cui fosse loro attribuita una interpretazione in contrasto con le richieste e gli interessi fatti nel presente ricorso; - di ogni altro atto e/o provvedimento richiamato in quelli impugnati ma non allegati né resi disponibili, nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, anche di estremi ignoti, e comunque incompatibile con l'interesse fatto valere dal ricorrente con il presente ricorso; con condanna delle resistenti alle spese e competenze di giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale della modifica della destinazione d'uso di un immobile residenziale, già oggetto di condono edilizio, in studio medico veterinario, anche mediante permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comune di Alezio, nonché il precedente avvio del procedimento di diniego e gli atti presupposti. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione degli obblighi di partecipazione e motivazione di cui agli artt. 10-bis e 3 della l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione si fosse limitata a riprodurre le motivazioni ostative senza valutare adeguatamente le osservazioni presentate. Ha contestato l'interpretazione dell'art. 17 delle NTA del PRG, ritenuta non applicabile a un immobile residenziale la cui legittimità derivava da un titolo in sanatoria, e ha invocato l'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001 per sostenere l'equiparazione tra titolo ordinario e titolo edilizio rilasciato in sanatoria. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 14 del d.P.R. 380/2001 e l'incompetenza del dirigente comunale, poiché la richiesta comportava il possibile rilascio di un permesso di costruire in deroga al PRG senza che il progetto fosse stato sottoposto al Consiglio comunale. Il ricorrente aveva anche rappresentato la disponibilità a realizzare a proprie spese un'area parcheggio da cedere al Comune.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto legittimo il diniego nella parte fondata sul contrasto dell'intervento con l'art. 17 delle NTA del PRG. Il condono edilizio ha sanato il fabbricato nella configurazione strutturale e funzionale considerata, ma non ha modificato il regime urbanistico dell'area né prodotto gli effetti di una variante allo strumento urbanistico; pertanto, l'immobile condonato resta assoggettato alle prescrizioni urbanistiche vigenti e non può essere destinato a un uso non consentito nella zona agricola. Il TAR ha invece ritenuto illegittimo il diniego nella parte relativa alla possibilità di procedere in deroga ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 380/2001. La competenza a valutare l'istanza di permesso in deroga, inclusa la ponderazione dell'eventuale interesse pubblico e degli apporti partecipativi, spetta al Consiglio comunale, mentre gli uffici tecnici possono curare l'istruttoria ma non adottare da soli la decisione finale. Tale competenza sussiste anche quando l'istanza appaia infondata o l'atto sia ritenuto vincolato, poiché l'art. 14 non prevede deroghe a tale riparto. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla parte in cui il dirigente ha negato la possibilità di assentire l'istanza in deroga senza il previo coinvolgimento del Consiglio comunale. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti o respinti nei limiti indicati. Le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale
La competenza a decidere sulle istanze di permesso di costruire in deroga spetta in via esclusiva al Consiglio comunale. Gli uffici tecnici possono svolgere l'istruttoria, ma non adottare il provvedimento finale; la competenza consiliare non viene meno neppure in caso di ritenuta palese infondatezza o natura vincolata dell'istanza.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'equiparazione tra titoli ordinari e titoli edilizi in sanatoria, ma il TAR ha ritenuto comunque che il condono non modifichi il regime urbanistico dell'area.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione non ha condotto all'annullamento nella parte ordinaria del diniego, ritenuta espressione di un'attività vincolata rispetto al contrasto con la pianificazione urbanistica.
art. 10-bis l. 241/1990
Le contestazioni relative alla valutazione delle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi non hanno inciso sull'esito, poiché il diniego è stato ritenuto legittimo quanto al contrasto con le NTA e illegittimo, invece, per il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale nella valutazione della deroga.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su profili relativi a poteri amministrativi non ancora esercitati; l'annullamento è stato pertanto limitato al vizio di incompetenza concernente la valutazione della deroga.
Massime di principio
- Il condono edilizio sana il fabbricato nella configurazione strutturale e funzionale definita dal provvedimento, ma non modifica automaticamente la disciplina urbanistica dell'area e non equivale a una variante dello strumento urbanistico.
- Le successive modifiche della consistenza o della destinazione d'uso di un immobile condonato devono rispettare le prescrizioni urbanistiche vigenti nella zona; il condono non legittima usi ulteriori non consentiti dalla pianificazione.
- Per le istanze di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.P.R. 380/2001, la decisione finale spetta al Consiglio comunale, titolare del potere di pianificazione; gli uffici tecnici possono svolgere l'istruttoria, ma non sostituirsi all'organo consiliare.
- La competenza consiliare prevista dall'art. 14 d.P.R. 380/2001 opera anche quando l'amministrazione ritenga l'istanza manifestamente infondata o l'attività sostanzialmente vincolata, poiché la norma non consente di derogare al riparto di competenza in ragione del fumus dell'istanza.
- Quando l'amministrazione non ha ancora esercitato il potere di valutazione spettante al Consiglio comunale, il giudice amministrativo deve limitare l'annullamento al vizio di incompetenza senza sostituirsi all'organo competente nella valutazione dell'interesse pubblico e degli altri presupposti della deroga.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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