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Sentenza

Sentenza n. 1052/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 643/2024 emessa in data 7 ottobre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202503208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza n. 643/2024 del Tribunale di Busto Arsizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

È stata proposta domanda di ottemperanza alla sentenza n. 643/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, con riferimento alla condanna al pagamento delle spese legali in favore dei difensori antistatari delle parti vittoriose. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur costituito, non ha contestato la mancata esecuzione della sentenza. Il TAR ha rilevato che la pronuncia civile è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024. Quanto all’avv. Fulvio Ricca, il Collegio ha escluso la legittimazione poiché dalla sentenza da eseguire risultava che soltanto l’avv. Kevin Ricca aveva svolto attività difensiva nel giudizio civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione dell’avv. Fulvio Ricca e, per il resto, ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza civile con riferimento alle spese legali entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere attivato direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese di giudizio sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza civile rientra tra i casi per i quali è esperibile il giudizio di ottemperanza, essendo la pronuncia passata in giudicato e non eseguita.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione della sentenza di condanna al pagamento di somme, dopo la notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni un’Amministrazione al pagamento di somme, quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e questa sia rimasta inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione del difensore antistatario al pagamento delle spese legali deve risultare dal titolo giudiziale da eseguire; chi non risulti aver svolto attività difensiva nel giudizio definito dal titolo non è legittimato a pretenderne l’esecuzione in proprio favore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l’inutile decorso del termine, per assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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