Cassazione Penale, Sentenza n. 31300/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda la richiesta di eseguire una pena detentiva residua presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del 2010. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza; il Tribunale di sorveglianza, decidendo sul reclamo, ha confermato il diniego. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale applicato automaticamente la preclusione ex art. 4-bis ord. pen. senza considerare la disciplina che consente la concessione dei benefici anche in assenza di collaborazione ove siano allegati elementi specifici idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, lamentando inoltre l'omessa istruttoria sugli elementi offerti dalla difesa; 2) violazione di legge e motivazione apparente per mancato esame della liberazione anticipata pendente e del suo effetto sulla pena residua, con possibile incidenza sul requisito dei diciotto mesi; 3) violazione di legge e vizio motivazionale per omessa valutazione degli elementi favorevoli e del percorso trattamentale ai fini del giudizio di pericolosità sociale, con dedotto uso improprio di precedenti penali estinti; 4) vizio di motivazione per omessa valutazione di un'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 17 maggio 2022, prodotta come atto decisivo, ritenuta incidente sul giudizio di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'esecuzione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi presso il domicilio ex art. 1 l. n. 199 del 2010 è una speciale modalità esecutiva, distinta dalla detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., e che il magistrato di sorveglianza deve verificare le cause di esclusione previste dalla legge. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'esclusione oggettiva prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 199 del 2010, poiché il condannato era stato condannato per un delitto rientrante tra quelli indicati dall'art. 4-bis ord. pen., richiamando in particolare l'omicidio. Di conseguenza, ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla pericolosità sociale. Al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sono richiamate come basi dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 4-bis, comma 1-bis e 1-ter, ord. pen.
La difesa invocava la disciplina che consente l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione mediante allegazione di elementi specifici; la Corte, però, ha ritenuto decisiva nel caso l'esclusione oggettiva derivante dalla natura del reato presupposto.
art. 1, comma 2, lett. a), l. 26 novembre 2010, n. 199
«la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato...»
Prevede la detenzione presso il domicilio come speciale modalità esecutiva, ma con esclusioni oggettive e soggettive; tra quelle oggettive rientra la condanna per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. pen.
art. 116 c.p.
Richiamato dalla difesa in combinato con l'art. 4-bis ord. pen. per sostenere l'irrilevanza della preclusione automatica in caso di concorso anomalo.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dalla difesa in funzione rieducativa della pena; la Corte richiama la finalità rieducativa come sfondo della legge n. 199 del 2010.
art. 3 Cost.
Invocato dalla difesa per contestare l'automatismo preclusivo.
art. 54, comma 4, ord. pen.
Richiamato nel secondo motivo in tema di liberazione anticipata e calcolo della pena residua.
art. 69-bis, comma 1, ord. pen.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla liberazione anticipata pendente.
art. 1, comma 2, lett. d), l. 26 novembre 2010, n. 199
Richiamato nel terzo motivo per il giudizio sulle condizioni ostative e sulla pericolosità sociale.
art. 133 c.p.
Richiamato nel terzo motivo per il giudizio prognostico sulla pericolosità e sulla valutazione degli elementi favorevoli.
art. 203 c.p.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla pericolosità sociale.
art. 47-ter ord. pen.
La Corte afferma che l'esecuzione presso il domicilio ex l. n. 199 del 2010 è istituto diverso dalla detenzione domiciliare, applicabile solo in quanto compatibile.
art. 616 c.p.p.
Serve per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
art. 14-bis ord. pen.
Indicato tra le cause di esclusione dalla disciplina dell'esecuzione domiciliare in presenza di regime di sorveglianza particolare.
art. 14-ter ord. pen.
Richiamato come ipotesi di reclamo avverso il regime di sorveglianza particolare.
artt. 102, 105 e 108 c.p.
Richiamati come riferimenti ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, esclusi dalla disciplina in esame.
art. 1, comma 8, l. 26 novembre 2010, n. 199
La Corte richiama la compatibilità della disciplina dell'art. 47-ter ord. pen. con quella introdotta dalla legge n. 199 del 2010.
artt. 117 e 575 c.p.
Indicati dalla Corte nel riferire la condanna per omicidio tra i delitti ostativi.
Massime di principio
- L'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010 costituisce una speciale modalità esecutiva della pena, distinta dalla detenzione domiciliare dell'art. 47-ter ord. pen., e non presuppone una valutazione di meritevolezza propria delle misure alternative ordinarie, salvo le esclusioni espressamente previste dalla legge.
- Per l'accesso all'esecuzione domiciliare ex l. n. 199 del 2010 il giudice deve verificare solo la sussistenza delle cause ostative tipizzate; quando il condannato rientra in una delle esclusioni oggettive previste dall'art. 1, comma 2, l'istanza deve essere respinta senza che residui spazio per valutazioni discrezionali sulla pericolosità sociale.
- La condanna per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis ord. pen. integra una causa ostativa oggettiva all'esecuzione della pena al domicilio prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 199 del 2010.
- Se opera una causa ostativa oggettiva all'accesso al beneficio, le ulteriori censure relative alla liberazione anticipata, al percorso trattamentale, alla pericolosità sociale o alla valutazione di specifici atti processuali restano assorbite.
- La disciplina dell'esecuzione presso il domicilio non si sovrappone integralmente alla detenzione domiciliare ordinaria: la normativa speciale può operare anche in deroga alle regole dell'art. 47-ter ord. pen., nei limiti della compatibilità espressamente prevista.
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