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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47794/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione di identità), contestando: 1) vizio di motivazione della Corte di appello; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata escussione del teste Lattanzi, unica prova assunta in primo grado; 3) violazione dei principi della Corte EDU (sent. Maestri c. Italia, 8/7/2021) per non aver citato l'imputato in appello a rendere esame prima di condannarlo; 4) mancata adeguata motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è inammissibile perché si sosteneva un sindacato sul merito delle valutazioni di merito; il secondo è manifestamente infondato perché l'obbligo di rinnovare l'istruttoria sussiste solo se l'appello si fonda su diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva, mentre qui la Corte di appello ha riformato la decisione per diversa valutazione logico-giuridica del significato dei fatti (la pluralità di dichiarazioni diverse rese dall'imputato) senza mutare il contenuto delle dichiarazioni del teste; il terzo motivo è manifestamente infondato perché l'imputato non risulta aver mai reso dichiarazioni in primo grado né aver chiesto di essere ascoltato in appello e la Corte di appello non ha effettuato una nuova valutazione probatoria che rendesse necessaria l'assunzione diretta della sua prova; il quarto motivo è inammissibile perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è risultata congrua e sufficiente. Conseguentemente dichiarata la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che punisce la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali; la giurisprudenza ritiene integrata la fattispecie quando l'imputato renda molteplici dichiarazioni diverse sulle proprie generalità anche se non è possibile accertare la vera identità

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    Stabilisce l'obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria quando la riforma della sentenza assolutoria si fondi su una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva; l'obbligo sussiste solo se congiuntamente la prova è dichiarativa, orale, decisiva per l'assoluzione e oggetto di diversa valutazione in appello

  • Corte EDU, Maestri c. Italia (8 luglio 2021)

    Affermato il principio che la Corte d'appello che intenda riformare un'assoluzione deve, quando la decisione si fonda su una nuova valutazione dei fatti, valutare direttamente le prove presentate personalmente dall'imputato e, se necessario, ascoltarlo; tuttavia il dovere di ascolto sussiste solo se l'appello comporta una rinnovata valutazione probatoria, non se si tratta di diversa interpretazione giuridica dei fatti già accertati

  • Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini) e giurisprudenza consolidata

    Ribadisce i criteri per l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello quando si riforma un'assoluzione basata su prova dichiarativa; conferma che la mancata rinnovazione è illegittima solo se ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 603 c.p.p.

  • Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020 (Zitouni)

    Orientamento secondo cui la pluralità di dichiarazioni tra loro discordanti fornisce in sé elemento idoneo a integrare il reato di falsa attestazione, anche quando le vere generalità non siano state accertate

Massime di principio

  • L'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria per le prove dichiarative sussiste solo se l'appello muta l'apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa che era decisiva per l'assoluzione nel primo grado; se l'appello si basa su diversa interpretazione giuridica dei fatti già accertati, la rinnovazione può essere superflua
  • La Corte di appello che riformi un'assoluzione deve ascoltare direttamente l'imputato solo quando la riforma derivi da una nuova valutazione dei fatti basata sulle dichiarazioni dello stesso imputato (o su altra prova dichiarativa decisiva); la mera assenza dell'imputato o la mancata richiesta di essere ascoltato rende in genere infondata la censura per mancato ascolto
  • La pluralità di dichiarazioni contrastanti rese dall'imputato sulle proprie generalità può costituire elemento probatorio sufficiente per integrare il reato di falsa attestazione, anche se la vera identità rimane non accertata
  • Per il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è sufficiente una motivazione che individui e spieghi gli elementi decisivi ostativi; il giudice di merito non deve esaurire analiticamente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • In cassazione non è consentito un sindacato ampio sul merito delle valutazioni logico-giuridiche compiute dai giudici di merito; le censure vanno inquadrate nei limiti dei vizi di legge, travisamento di prova o manifesta illogicità

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