Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/08/2022 n. 23893 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Cooperativa impugnava un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta contestato, basato sull'accertamento della natura fittizia di numerose fatture e documenti. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della Cooperativa; la CTR, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto corretta la ripresa a fini IVA (anche sulla base del D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7) per incompletezza del versamento dell'IVA sul margine e per il risparmio d'imposta conseguito in conseguenza delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per palese violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6: il ricorso non riportava lo svolgimento del processo e i fatti rilevanti, aveva un tenore discorsivo e non consentiva di identificare con chiarezza le censure e la loro riferibilità alle questioni decise. Conseguentemente la Cooperativa è stata condannata alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi Euro 17.000,00 (oltre spese di prenotazione a debito), e gli è stato rilevato l'obbligo di versare l'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa introdotta dalla L. n. 228/2012.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6

    La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso qualora manchino l'esposizione dei fatti di causa rilevanti e la chiara indicazione dei motivi di cassazione; in pratica è richiesta una struttura formale e una chiarezza tali da consentire l'esame dei motivi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La CTR ha ritenuto corretta l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui ha consentito la ripresa dell'IVA dovuta sul margine, rilevando che l'IVA era stata versata solo parzialmente e che numerose operazioni non erano state considerate, con conseguente maggior imponibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1 quater (e richiamo al comma 1 bis)

    La norma, nella versione inserita dalla L. n. 228/2012, disciplina il contributo unificato; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La legge ha modificato il D.P.R. n. 115/2002 prevedendo l'aggiunta del comma 1 quater; la Corte ha richiamato tale norma per affermare l'obbligo relativo al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione è necessario riportare in modo chiaro e completo lo svolgimento del processo e i fatti processuali rilevanti: omissioni o descrizioni vaghe possono determinare l'inammissibilità.
  • I motivi di cassazione devono essere esposti con chiarezza e specificità, riferendosi direttamente alle questioni decise dalla sentenza impugnata; un tenore meramente discorsivo o non riconducibile alle decisioni impugnate espone al rigetto per inammissibilità.
  • Quando il contenzioso riguarda accertamenti fiscali basati su presunte fatture o operazioni fittizie, il giudice valuta sia la correttezza delle qualificazioni soggettive degli atti (fittizietà) sia l'effettiva determinazione della base imponibile e dell'IVA; l'Amministrazione finanziaria può riprendere a tassazione operazioni non considerate e l'eventuale 'risparmio d'imposta' derivante da operazioni inesistenti.
  • Prima di impugnare in Cassazione è essenziale impostare i motivi in termini di diritto rilevante e collegarli alle risultanze probatorie e ai passaggi decisionali delle decisioni di merito per evitare censure meramente generiche.
  • Il rigetto per inammissibilità comporta il rischio di condanna alle spese e l'obbligo di ulteriori pagamenti (es. contributo unificato) previsti dalla normativa vigente per i ricorsi successivi a determinate date; valutare sempre costi/benefici dell'impugnazione.
  • In materia di IVA sul margine e fatture contestate, conservare documentazione probatoria dettagliata che dimostri la reale esecuzione delle operazioni e il corretto trattamento IVA è fondamentale per contrastare l'accertamento dell'Amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.