Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32073/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riconosciuto la continuazione con fatti oggetto di una precedente sentenza e rideterminato la pena complessiva, confermando la responsabilità per più furti aggravati. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato quale autore dei furti, contestando il valore delle immagini degli impianti di videosorveglianza. Il secondo motivo denunciava il difetto della condizione di procedibilità per i reati di cui ai capi 3 e 6, sostenendo l'inidoneità dei querelanti a proporre querela per conto delle società proprietarie dei beni. Il terzo motivo censurava la determinazione della pena e gli aumenti applicati, anche in relazione al capo 3. Il quarto motivo lamentava l'omessa applicazione dell'attenuante del danno di particolare tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'identificazione, poiché i giudici di merito avevano motivato adeguatamente sulla riferibilità dei fatti all'imputato, chiaramente ripreso dalle videosorveglianze. Ha respinto anche la censura sulla procedibilità, affermando che i querelanti, rispettivamente responsabile e dipendente, erano detentori qualificati dei beni e quindi legittimati a proporre querela per conto delle società proprietarie. La censura sulla pena è stata ritenuta manifestamente infondata, sia perché non sussisteva il dedotto difetto di procedibilità, sia perché la graduazione della pena e degli aumenti circostanziali rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia rispettato l'obbligo di motivazione secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. Infine, è stata esclusa l'attenuante dell'art. 62, n. 4, cod. pen., poiché il danno deve essere lievissimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La responsabilità per i furti contestati è stata confermata dai giudici di merito.

  • art. 625, nn. 2, 4 e 7, c.p.

    circostanze aggravanti del furto

    Le aggravanti contestate sono state mantenute nella decisione impugnata.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    È richiamata con riferimento al furto contestato al capo 4 e al capo 5.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    È richiamato quale elemento delle imputazioni confermate.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    danno di particolare tenuità

    L'attenuante richiede che il danno derivante dal reato sia lievissimo; nel caso concreto la sua mancata applicazione è stata ritenuta corretta.

  • art. 132 c.p.

    commisurazione della pena

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena

    La motivazione sulla pena è sufficiente quando richiama congruamente gli elementi decisivi o rilevanti.

Massime di principio

  • La motivazione di merito sull'identificazione dell'autore di più furti è adeguata quando valorizza immagini di videosorveglianza che consentano di riconoscere chiaramente l'imputato; in cassazione non è possibile sostituire la valutazione di attendibilità e univocità compiuta dai giudici di merito in assenza di vizi logici o giuridici rilevanti.
  • Il detentore qualificato dei beni, quale responsabile o dipendente della società proprietaria, è legittimato a proporre querela per i reati contro il patrimonio commessi ai danni dei beni detenuti, anche per conto della società proprietaria di riferimento.
  • La graduazione della pena, la determinazione della pena base e gli aumenti o le diminuzioni collegati alle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei criteri legali e dell'esistenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • L'attenuante del danno di particolare tenuità richiede un pregiudizio patrimoniale lievissimo; la mera modestia o contenutezza del danno non è sufficiente.
  • La deduzione di interpretazioni normative in contrasto con il dato legislativo e con la giurisprudenza consolidata integra manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.