Ordinanza n. 116/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) della determinazione del Responsabile della S.C. Acquisizione Beni e Servizi di ARCS n. 529 del 10 luglio 2026, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della procedura 24APB021.1, CIG: B9CAA17948, unitamente agli allegati A.1, A.2 e A.3 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 2) dei verbali della Commissione giudicatrice delle sedute del 27 marzo, del 21 aprile e del 30 aprile 2026, e segnatamente del verbale n. 2 del 21 aprile 2026 nella parte in cui riconosce l’equivalenza dell’offerta di B.C.S. quanto al requisito degli ingressi video, e del verbale n. 3 del 30 aprile 2026 nella parte in cui dichiara ammissibile la medesima offerta e nella parte in cui le attribuisce i punteggi risultanti dall’allegata griglia di valutazione; 3) del verbale n. 2 del seggio di gara del 7 maggio 2026 e del prospetto comparativo delle offerte economiche a esso allegato, recante la graduatoria; 4) della comunicazione di aggiudicazione prot. ARCS n. 0025192 del 10 luglio 2026; 5) della comunicazione di avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro prot. ARCS n. 0027231 del 28 luglio 2026, nonché dell’Accordo Quadro stipulato in pari data; 6) ove occorra, della determinazione ARCS n. 231 del 20 marzo 2026, di ammissione degli operatori economici e di nomina della Commissione giudicatrice; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro stipulato in data 28 luglio 2026, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a. e, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. e per il subentro della ricorrente nell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 124 c.p.a., previo accertamento del suo diritto all’aggiudicazione; in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore di B.C.S. della procedura per la fornitura di display medicali, con successiva sottoscrizione dell'Accordo Quadro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura relativa alla fornitura di display medicali destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, contestando in particolare i verbali della Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno riconosciuto l'equivalenza dell'offerta della controinteressata rispetto al requisito degli ingressi video, ne hanno dichiarato l'ammissibilità e le hanno attribuito i relativi punteggi. Sono stati inoltre impugnati gli atti di ammissione degli operatori economici, la nomina della Commissione, la graduatoria, la comunicazione di aggiudicazione e l'Accordo Quadro stipulato successivamente. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell'Accordo Quadro, il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Nel giudizio cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, condividendo le controdeduzioni dell'amministrazione e della controinteressata, alle quali ha fatto rinvio. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il pregiudizio grave e irreparabile prospettato dalla ricorrente consisteva in ipotetici danni economici risarcibili per equivalente. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza alla tutela della salute pubblica, anche in funzione diagnostica e preventiva, cui è finalizzata la fornitura dei display medicali. La causa è stata rinviata alla trattazione di merito in udienza pubblica; il giudice ha disposto un incombente istruttorio a carico di ARCS, che deve fornire entro dieci giorni chiarimenti sulla procedura prevista dall'art. 4 l.r. FVG n. 27/2018 e sulla sua eventuale esclusione dall'ambito operativo della Centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'art. 44, comma 4, l.r. FVG n. 26/2014. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e i presupposti per la concessione delle misure cautelari; l'istanza è stata respinta per l'assenza sia di fumus boni iuris sia di pregiudizio grave e irreparabile.
art. 120, comma 5, c.p.a.
È stato richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica di trattazione del ricorso in materia di contratti pubblici.
art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.
Indicato quale base normativa della domanda di declaratoria di inefficacia dell'Accordo Quadro, senza che la relativa domanda sia stata definita nella fase cautelare.
art. 122 c.p.a.
Indicato quale base subordinata della domanda di declaratoria di inefficacia dell'Accordo Quadro, non decisa nella fase cautelare.
art. 124 c.p.a.
Indicato quale base della domanda di subentro della ricorrente nell'Accordo Quadro, rimasta da esaminare nel merito.
art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Richiamato quale disciplina dell'Accordo Quadro cui è stato fatto ricorso per l'affidamento della fornitura.
art. 4 l.r. FVG 17 dicembre 2018, n. 27
Richiamato in relazione alla procedura posta in essere dall'amministrazione, sulla quale il TAR ha disposto acquisizione di chiarimenti istruttori.
art. 44, comma 4, l.r. FVG 12 dicembre 2014, n. 26
Richiamato per verificare se la procedura sia esclusa dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione degli atti di gara richiede una sommaria verifica positiva del fumus boni iuris e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; l'assenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
- Il pregiudizio meramente economico derivante dalla mancata aggiudicazione, quando sia astrattamente risarcibile per equivalente, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela della salute pubblica connessa alla continuità o tempestività di una fornitura sanitaria può prevalere sugli ipotetici pregiudizi economici dell'operatore non aggiudicatario.
- Il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare e, contestualmente, disporre incombenti istruttori su specifici profili della procedura da acquisire ai fini della successiva decisione di merito.
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