Cassazione Civile, Ordinanza n. 20748/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva impugnato la cartella di pagamento notificata dal concessionario della riscossione per un importo complessivo di euro 44.134,51, relativo a un credito dell'Agenzia del Demanio riconducibile a indennità di occupazione di un immobile sito in Tivoli. In origine la società aveva dedotto, tra l'altro, la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della concessione demaniale riguardante l'immobile e la mancanza di un valido titolo esecutivo, assumendo che, per ottenere il pagamento di una pretesa derivante da occupazione sine titulo di suolo demaniale, sarebbe stato necessario un ordinario giudizio di cognizione. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e del diritto di difesa, perché la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con trattazione scritta era stata disposta solo due giorni prima dell'udienza, senza il termine di trenta giorni previsto dalla norma; (2) violazione degli artt. 112, 1325, 1346 e 1362 c.c. per avere il giudice di merito escluso la nullità del contratto di locazione/concessione demaniale per indeterminatezza dell'oggetto; (3) violazione dell'art. 1, comma 247, l. n. 311/2004, sostenendo la necessità di un ordinario accertamento giudiziale della pretesa prima della riscossione coattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 221, comma 4, l. n. 77/2020 per la sostituzione dell'udienza con note scritte è inderogabile e la sua violazione determina, di per sé, nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, senza che sia necessario allegare uno specifico pregiudizio concreto. Poiché nel caso concreto il decreto di sostituzione dell'udienza era stato comunicato solo due giorni prima della data fissata, la sentenza d'appello è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77
termine di trenta giorni prima dell'udienza
La sostituzione dell'udienza con trattazione scritta deve essere disposta con il rispetto del termine minimo di trenta giorni; la sua violazione integra nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel motivo relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla nullità del contratto/concessione, motivo non esaminato per assorbimento.
artt. 1325, 1346 e 1362 c.c.
Invocati per sostenere la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e la sua interpretazione; doglianza assorbita.
art. 1, comma 247, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Invocato per contestare la riscossione coattiva senza previo giudizio di cognizione; censura assorbita.
art. 190 c.p.c.
Richiamato in via comparativa nella motivazione, quale termine per il deposito degli scritti difensivi.
art. 281-sexies c.p.c.
Citato nella rassegna della giurisprudenza sul principio del contraddittorio e delle difese finali.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, i termini e gli adempimenti destinati a consentire alle parti l'esplicazione delle difese finali sono inderogabili; la loro violazione comporta nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La parte che deduce la nullità della sentenza per non aver potuto svolgere pienamente le difese conclusive non ha l'onere di specificare quali argomentazioni ulteriori avrebbe svolto: la violazione procedimentale è di per sé lesiva.
- La sostituzione dell'udienza con trattazione scritta in regime emergenziale deve avvenire nel rispetto del termine legale previsto per consentire alle parti di valutare le proprie opzioni difensive, inclusa la richiesta di trattazione orale.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio processuale della sentenza impugnata, i motivi che attengono al merito restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa.
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