Cassazione Penale, Sentenza n. 37884/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/02/2023 del Tribunale del Riesame di Messina che aveva confermato la misura cautelare per i capi contestati, con tre motivi diretti al capo 1 (partecipazione a associazione di tipo mafioso, art. 416-bis): (i) violazione di legge e vizi di motivazione per mancata gravità del quadro indiziario e insufficiente individualizzazione dell'identità dell'assessore richiamato nelle captazioni; (ii) in via subordinata, carenza di elementi concreti a dimostrazione di un inserimento stabile e organico nella struttura mafiosa; (iii) insussistenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, incensuratezza, attività lavorativa e mancata rielezione). Il ricorso chiedeva la riforma dell'ordinanza e la revoca della custodia per il capo 1.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Sesta Sezione aveva annullato l'ordinanza del 15/06/2022 per insufficienza degli stessi riscontri, disponendo il rinvio al Tribunale affinché valutasse nuovamente la sussistenza di riscontri esterni individualizzanti. Il giudice del rinvio ha effettuato un nuovo e completo apprezzamento del compendio probatorio alla luce dei principi indicati dalla Cassazione, valorizzando elementi individualizzanti ritenuti decisivi: autori-riconoscimenti e comportamenti dello stesso Orlando nelle conversazioni intercettate (autoriconoscimento nel soggetto chiamato in correità), la condivisione immediata con Orlando delle rivelazioni del collaboratore Porto, le modalità e la continuità delle condotte di pressione sulle ditte appaltatrici (indebita induzione), le dichiarazioni di orgogliosa assunzione di 'scelte di vita' e la persistenza dei rapporti con la famiglia Pennisi nonostante la mancata elezione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione (tipica nelle fattispecie mafiose) che facilita la conferma della misura inframuraria salvo prova di rescissione del vincolo con il sodalizio, prova che non è emersa. Pertanto il rigetto, la condanna del ricorrente alle spese (art. 616 c.p.p.) e la mancata concessione della libertà sono stati confermati; va altresì eseguita la comunicazione ai sensi dell'art. 94 disp. att.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso è valutata secondo un'impostazione oggettivistica: rileva lo stabile inserimento nell'organizzazione e la 'messa a disposizione' per il perseguimento dei fini criminosi, più che l'adesione mentale soggettiva.
art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.
Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia costituiscono prova diretta ma richiedono riscontri esterni individualizzanti; il giudice deve valutare se tali riscontri siano idonei a corroborare le affermazioni del collaboratore.
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione al procedimento cautelare e alle valutazioni sul materiale probatorio: l'annullamento con rinvio impone al giudice del rinvio di attenersi ai principi di diritto indicati dalla Corte ma consente nuova valutazione dei fatti quando l'annullamento riguardi la motivazione.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte rileva però la prevalenza della disciplina speciale anticrimine (doppia presunzione) rispetto alla norma generale dell'art. 274.
art. 275, comma 3 e art. 51, comma 3-bis c.p.p.
In materia di delitti associativi di tipo mafioso, sussiste una doppia presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura restrittiva, che il giudice può dare per assunte salvo che emergano elementi di fatto contrari.
art. 623, comma 1, lett. a) e art. 627, comma 3 c.p.p.
Norme processuali di ammissione e motivazione dei motivi di cassazione e dei vizi di motivazione; utilizzate per valutare la correttezza formale e sostanziale del ricorso, e il perimetro dell'esame di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Disposizione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il ricorso rigettato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione da rendere quando l'adozione del provvedimento non comporta la rimessione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla un provvedimento per carenze motivazionali, il giudice del rinvio può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, purché segua il principio di diritto indicato dalla Cassazione e non ripeta i vizi precedenti.
- Le dichiarazioni di collaboratori (pentiti) costituiscono prova diretta ma richiedono riscontri esterni individualizzanti ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; tali riscontri possono consistere in comportamenti, intercettazioni e dinamiche relazionali coerenti con il racconto del collaboratore.
- Nelle vicende relative a reati di tipo mafioso opera una 'doppia presunzione' circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura intramuraria: spetta al difensore dimostrare elementi concreti di rescissione del vincolo con il sodalizio o di cessazione dell'attività criminale.
- Elementi quali l'autoriconoscimento in captazioni, la condivisione immediata di informazioni riservate del sodalizio e la continuità di rapporti con la famiglia criminale possono costituire riscontri individualizzanti significativi per identificare l'appartenenza o l'inserimento stabile in un clan.
- La mera mancanza di elezione o l'esercizio di un'attività lavorativa non sono di per sé idonei a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi per reati mafiosi.
- In sede di cassazione sono inammissibili motivi che riproducono integralmente argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza fornire autonome e specifiche ragioni di censura.
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