Cassazione Penale, Ordinanza n. 30498/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due distinti giudicati irrevocabili: una sentenza della Corte di appello di Napoli relativa, tra l'altro, alla partecipazione a un'associazione mafiosa e a reati in materia di armi ed estorsioni per i quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione; e una sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli relativa a un omicidio aggravato. Il ricorso censurava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato adeguatamente che i fatti si collocavano nel medesimo contesto criminale e che il collegamento tra i reati risultava dalla lettura delle sentenze di merito. In sostanza, si chiedeva il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra partecipazione al sodalizio e omicidio, nonché la valorizzazione del contesto mafioso comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché il provvedimento impugnato aveva correttamente escluso la continuazione: dall'imputazione risultava che l'omicidio era stato commesso nel 1998, mentre la partecipazione all'associazione era iniziata nel 2004; anche ipotizzando una partecipazione più risalente, l'omicidio era stato considerato frutto di una decisione sopravvenuta e non preventivabile originariamente. La Corte ha ribadito che, ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere individuabile sin dalla commissione del primo reato e non basta che i fatti siano inseriti nel medesimo contesto criminale. Ha inoltre evidenziato che, per la continuazione tra reato associativo e reati-fine, è necessario che i reati ulteriori fossero programmati al momento in cui il soggetto ha deciso di entrare nel sodalizio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
la continuazione richiede l'identità del medesimo disegno criminoso, che deve essere rintracciabile sin dall'origine; non basta la mera appartenenza allo stesso contesto criminale
art. 416-bis c.p.
richiamato come reato associativo rispetto al quale si discuteva la possibile continuazione con il reato di omicidio
art. 624-bis c.p.
Massime di principio
- La continuazione tra reati presuppone che il medesimo disegno criminoso sia già individuabile al momento della commissione del primo fatto rilevante; non è sufficiente una generica appartenenza dei fatti a un unico contesto criminale.
- In tema di collegamento tra reato associativo mafioso e reati-fine, la continuazione è configurabile solo se i reati ulteriori erano programmati quando il soggetto ha deciso di entrare nel sodalizio; non occorre che tale programmazione risalga alla costituzione dell'associazione, ma deve comunque precedere o accompagnare l'ingresso del partecipe.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa degli atti quando la motivazione del giudice dell'esecuzione sia logicamente adeguata e conforme ai criteri di diritto applicabili.
- Il ricorso manifestamente infondato determina l'inammissibilità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
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