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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sequestro di somme di denaro rinvenute in una Jeep Renegade guidata dal ricorrente e convalidate come indizi di ricettazione. Il difensore ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il Tribunale aveva operato un generico richiamo alla possibile provenienza da traffico di stupefacenti senza precisare quale reato presupposto sarebbe stato, senza escludere la partecipazione dell'indagato al reato presupposto e con motivazione insufficiente sul pericolo in mora (pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato), ritenuta meramente formula di stile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso insistesse su valutazioni di fatto (elementi indiziari e loro valutazione) e che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto o a vizi della motivazione tali da rendere il ragionamento del giudice del tutto incomprensibile. La Corte ha ritenuto invece congrua la motivazione del Tribunale che aveva considerato rilevanti la consistente somma in contanti, la modalità di suddivisione/occultamento, l'impossidenza del ricorrente e i suoi precedenti in materia di stupefacenti, potendo legittimamente fondare l'ipotesi di ricettazione su prove logiche e indizi (standard più basso in fase cautelare). Anche la motivazione sul periculum in mora è stata ritenuta adeguata. L'inammissibilità si estende ai motivi nuovi; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Il possesso di una rilevante somma di denaro, senza plausibile giustificazione e se connotato da modalità di occultamento e contesto compatibili con attività illecite, può legittimamente far ritenere la provenienza illecita e integrare gli elementi della ricettazione; non è richiesto l'accertamento giudiziale del reato presupposto né dei suoi autori se vi sono prove logiche/idonei indizi.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è circoscritto a profili di violazione di legge (inclusi errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali tali da rendere il ragionamento del giudice incomprensibile). Non possono essere dedotte questioni di fatto in luogo del rimedio previsto dalla normativa.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    L'illogicità manifesta della motivazione è censurabile in Cassazione solo attraverso il motivo autonomo previsto dall'art. 606, lett. e), e non come generica violazione di legge ai sensi dell'art. 325.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per distinguere il diverso standard probatorio: in sede di merito si richiedono livelli di prova più stringenti, mentre in sede cautelare sono sufficienti indizi e prove logiche idonee a fondare una probabilità qualificata.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso si estende ai motivi nuovi: i motivi sopravvenuti non possono sanare il vizio radicale che rende inammissibili i motivi originari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata può essere condannata al pagamento delle spese e, se ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ad una somma a favore della Cassa delle ammende (qui quantificata in €3.000,00).

Massime di principio

  • In fase cautelare il giudice può fondare provvedimenti reali su indizi e prove logiche: non è necessario accertare definitivamente il reato presupposto né identificarne compiutamente gli autori.
  • Il possesso di somme ingenti in contanti, le modalità di occultamento, la impossidenza reddituale e precedenti specifici possono costituire indizi rilevanti della provenienza illecita del denaro.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto e ai vizi gravi della motivazione; le contestazioni di fatto sono in genere inammissibili.
  • L'illogicità manifesta della motivazione deve essere dedotta con il motivo specifico previsto dall'art. 606 c.p.p.; non può essere trasformata in una generica violazione di legge ai sensi di art. 325.
  • Quando il giudice esercita la discrezionalità (es. confisca facoltativa), è sufficiente una motivazione che renda comprensibile la scelta e colleghi brevemente la misura alle finalità di contrasto e di prevenzione della protrazione degli effetti del reato.
  • Motivi nuovi non sanano l'inammissibilità dei motivi originari: chi impugna deve curare la tempestività e la correttezza formale dei motivi iniziali.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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