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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18385/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, il 21/09/2021, aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso l'11/06/2021 per la pena di 3 anni e 8 mesi. Il difensore contestava violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che la misura alternativa non aveva avuto concreto inizio perché il ricorrente era stato posto in custodia cautelare (provvedimento del G.i.p. del 12/07/2021) e che tale provvedimento non era neppure stato acquisito; inoltre chiedeva che la misura fosse dichiarata inefficace anziché revocata, rilevando la presunta modesta entità degli episodi di spaccio contestati (estate 2019).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa operata dal Tribunale di sorveglianza, richiamando la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta emissione di una misura cautelare può giustificare la revoca se il provvedimento cautelare introduce nuovi elementi rispetto a quelli valutati al momento della concessione. La Corte ha precisato che non esiste automatismo: il giudice deve verificare se la sopravvenienza cautelare modifica il quadro probatorio e la prognosi di affidabilità. Nel caso concreto il Tribunale ha adeguatamente motivato che l'aggravamento cautelare (per episodi di spaccio dell'estate 2020 e la violazione del divieto di dimora) impediva l'esecuzione dell'affidamento non ancora iniziato e costituiva elemento nuovo e sintomo di inaffidabilità, giustificando la revoca. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato nel quadro dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che non sussista violazione formale dell'art. 47 in quanto il giudice di sorveglianza ha valutato correttamente i presupposti per la revoca della misura alternativa.

  • artt. 47-ter e 51-ter ord. pen.

    La revoca della misura alternativa e' subordinata alla prova di comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni e alla loro incompatibilita' con la prosecuzione della misura; tali condotte possono essere valutate dal Tribunale di sorveglianza anche prima della definizione del procedimento penale cautelare.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 42579/2013, n. 38453/2008, n. 23190/2002, n. 35781/2020 e altre)

    Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008; Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002; Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020

    Conferma il principio che la sopravvenuta misura cautelare può giustificare la revoca dell'affidamento se introduce elementi nuovi rispetto alla prognosi originaria; non c'è automatismo: il giudice deve esaminare l'effettiva novità e rilevanza degli elementi cautelari.

Massime di principio

  • La sopravvenuta emissione di una misura cautelare non determina automaticamente la revoca della misura alternativa; tuttavia, se il provvedimento cautelare introduce elementi nuovi e rilevanti rispetto a quanto già valutato, il giudice di sorveglianza può revocare l'affidamento.
  • Il giudice di sorveglianza deve motivare con adeguato esame in che modo le nuove emergenze cautelari incidono sulla prognosi di affidabilità e sulla compatibilita' della misura alternativa con il percorso di rieducazione.
  • La revoca puo' essere pronunciata anche prima che il procedimento penale collegato sia definito: non e' necessaria la sentenza definitiva, basta la valutazione dei comportamenti e delle circostanze che appaiono incompatibili con l'affidamento.
  • Se la misura alternativa non ha ancora avuto inizio, il giudice puo' comunque revocarla (o dichiararla inefficace) se l'impossibilita' di esecuzione deriva da sopravvenienze che evidenziano inidoneita' o pericolosita' sociale del soggetto.
  • La violazione di misure meno gravose antecedenti (es. divieto di dimora) e la commissione di nuovi reati sono elementi particolarmente significativi nella valutazione dell'affidabilita' e possono giustificare la revoca.

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