Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02189/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un appalto per la ristrutturazione di un immobile ad uso alberghiero: la società committente aveva affidato l'opera a un'impresa appaltatrice e aveva nominato un direttore dei lavori; successivamente aveva conferito oralmente a un ingegnere l'incarico di "committente delegato". La società ha quindi convenuto in giudizio il direttore dei lavori e il committente delegato chiedendo il risarcimento dei danni per vizi e difformità dell'opera e per l'asserita incuria professionale nello svolgimento del mandato. Il professionista, a sua volta, aveva chiesto il pagamento del compenso per l'attività svolta. In primo grado il tribunale ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria del direttore dei lavori e del committente delegato e ha accolto in parte la domanda di compenso di quest'ultimo. La corte d'appello ha respinto sia l'appello principale del direttore dei lavori sia l'appello incidentale del committente delegato. In cassazione quest'ultimo ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che l'espressione "committente delegato" non coincidesse con quella di direttore dei lavori; 2) violazione dell'art. 1662 c.c., riproponendo la stessa tesi; 3) violazione degli artt. 2230 e 2236 c.c., per contestare l'estensione al suo incarico della responsabilità del direttore dei lavori e la configurazione di una responsabilità professionale per il risultato finale dell'opera; 4) violazione degli artt. 2230, 2236 e 2697 c.c., deducendo un vizio sull'onere della prova, tema però non trattato dalla sentenza impugnata; 5) violazione dell'art. 1304 c.c., assumendo di poter profittare della transazione intervenuta tra committente e appaltatore, ma senza indicare specificamente gli atti in cui tale volontà sarebbe stata espressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi generici, non autosufficienti o non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, osservando che la corte territoriale aveva valorizzato la sostanziale identità tra le funzioni di committente delegato e quelle del direttore dei lavori e, comunque, aveva accertato la negligenza professionale del ricorrente nel controllo e nel raccordo dell'appalto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione sull'onere della prova non esaminata nei gradi di merito e non adeguatamente localizzata negli atti processuali. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non indicava dove fosse stata dedotta la volontà di profittare della transazione, a fronte dell'accertamento della corte d'appello secondo cui mancava agli atti una dichiarazione dei condebitori solidali in tal senso. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della società resistente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione del rapporto; la Corte non ne ha affrontato il merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l'interpretazione del conferimento di incarico; la Corte ribadisce che la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dal ricorrente; la Corte nega che la censura possa risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative.

  • art. 1662 c.c.

    Richiamato in relazione ai poteri di controllo nell'appalto; il motivo è dichiarato inammissibile perché si risolve in un "non motivo".

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato per contestare la responsabilità del professionista; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato per sostenere un diverso perimetro di responsabilità del professionista; la Corte non decide sul punto nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova; la Corte dichiara inammissibile la censura perché la questione non risultava trattata in sentenza e non era stata adeguatamente localizzata negli atti.

  • art. 1304 c.c.

    Richiamato in tema di dichiarazione di voler profittare della transazione tra creditore e condebitore; la Corte rileva l'assenza di specifiche indicazioni negli atti da cui desumere tale volontà.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo la motivazione se ne sia discostata.
  • Nel giudizio di cassazione, i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito fonda la responsabilità sulla negligenza professionale e sulla concreta funzione svolta, la censura che prescinda da tale base argomentativa è inammissibile.
  • La deduzione di violazioni di legge in tema di responsabilità professionale o di disciplina dell'appalto richiede autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, non essendo sufficiente riportare norme o precedenti giurisprudenziali in modo astratto.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve inoltre indicare dove e come tali questioni siano state dedotte in precedenza.
  • La dichiarazione di voler profittare della transazione conclusa tra creditore e uno dei condebitori solidali deve risultare dagli atti processuali in modo specifico; in difetto, la transazione non produce effetti nei confronti degli altri condebitori.
  • La responsabilità del professionista incaricato del controllo e del raccordo dei lavori può essere affermata in base alla negligenza nell'esecuzione dell'incarico, ove il giudice di merito accerti che tali attività non siano state svolte diligentemente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.