Cassazione Civile, Ordinanza n. 31614/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione delle trattenute operate dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà previsto dall’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento delle domande di accertamento dell’illegittimità delle trattenute e di ripetizione degli importi indebitamente prelevati, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dai singoli ratei. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’illegittimità del contributo straordinario e sulla prescrizione decennale. In Cassazione la Cassa ha proposto quattro motivi: con i primi due ha dedotto la violazione di varie disposizioni di legge e costituzionali sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo, poiché espressione dell’autonomia regolamentare dell’ente, giustificato da esigenze di equilibrio finanziario e coerente con i principi di gradualità ed equità intergenerazionale; con il terzo ha censurato la motivazione della Corte territoriale in tema di prescrizione; con il quarto ha contestato l’applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che rientrasse nell’art. 2948 c.c. il pagamento periodico di somme non liquide né esigibili e che la disciplina speciale dovesse condurre alla prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la Corte d’appello si era uniformata a un orientamento consolidato di legittimità che ritiene illegittimo il contributo di solidarietà imposto su pensioni già liquidate da enti previdenziali privatizzati, in quanto esorbitante dai poteri attribuiti dall’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 e non rientrante nei provvedimenti che possono incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Ha inoltre precisato che la norma di interpretazione autentica del 2013 opera solo per fattispecie rientranti nei poteri delegati dell’ente, e non per una trattenuta sui trattamenti già determinati. Anche i motivi sulla prescrizione sono stati ritenuti inammissibili: il terzo perché rivolto contro un mero obiter dictum privo di autonoma impugnabilità e comunque non superante la ratio decisoria, il quarto perché anch’esso non introduceva elementi nuovi rispetto alla giurisprudenza consolidata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento di somme in favore del resistente e della Cassa delle Ammende ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra il limite dei poteri espressamente attribuiti dalla legge; non è consentito introdurre una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate ed attribuite, perché ciò esula dai provvedimenti tipizzati dal legislatore.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
La previsione regolamentare che impone il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in atto è considerata ultra vires e quindi illegittima.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
La disposizione, nelle sue formulazioni, è letta come riferita a interventi incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non a trattenute esterne sui trattamenti già liquidati.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente come parametro della legittimità degli atti dell’ente, ma ritenuto non idoneo a salvare il contributo di solidarietà oggetto di causa.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato insieme alla norma di interpretazione autentica, ma ritenuto applicabile solo alle fattispecie che rientrano nei poteri delegati dell’ente.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Citato dalla ricorrente nel quadro delle norme finanziarie e previdenziali, senza incidere sull’esito del giudizio.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della ragionevolezza del contributo, ma non ritenuto decisivo per superare il limite di legge ai poteri dell’ente.
art. 23 Cost.
La Corte ribadisce che una prestazione patrimoniale imposta richiede base legale: il regolamento della Cassa non può introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate in mancanza di un potere legislativo specifico.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di previdenza, ma non sufficiente a legittimare la trattenuta sui ratei pensionistici già determinati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nei motivi di violazione di legge; la Corte reputa le censure inidonee perché non si confrontano con la ratio decidendi e ripropongono questioni già decise in conformità a giurisprudenza consolidata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
I motivi sono dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento consolidato.
art. 434 c.p.c.
Invocato per censurare la decisione d’appello in punto prescrizione, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché diretto contro un obiter dictum e comunque non idoneo a scalfire la decisione sul merito della questione.
artt. 2946 e 2948 c.c.
Richiamati per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ribadisce, in linea con la giurisprudenza consolidata, la non fondatezza della tesi della ricorrente.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la prescrizione più breve, senza accoglimento.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
Invocato in chiave costituzionalmente orientata per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la censura non è ritenuta idonea a superare la giurisprudenza di legittimità.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per affermare la carenza di interesse a impugnare un obiter dictum privo di autonoma decisività.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta del consigliere e applica le conseguenze sanzionatorie previste per la mancata accettazione della proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli effetti sul contributo unificato conseguenti alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare atti e delibere nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, ma tale autonomia incontra il limite dei poteri tipizzati dalla legge: non è consentito introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate e determinate.
- Un contributo straordinario o di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici già in essere non costituisce una variazione delle aliquote contributive né una riparametrazione dei coefficienti di rendimento; pertanto non rientra, di regola, nei provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione della pensione.
- La norma di interpretazione autentica che valorizza l’equilibrio finanziario di lungo periodo degli enti previdenziali privatizzati opera soltanto per gli atti che restano entro i poteri legislativamente attribuiti all’ente e non legittima misure ultra vires.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; i motivi che ripropongono in modo astratto questioni già decise in modo conforme a un orientamento consolidato sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Non è autonomamente impugnabile il mero obiter dictum, quando la questione sia stata comunque esaminata e decisa nel merito, difettando un interesse concreto e attuale alla sua cassazione autonoma.
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