Cassazione Civile, Ordinanza n. 28705/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva all'avvocato il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. Il professionista aveva impugnato gli avvisi e sia il giudice di primo grado sia la corte d'appello avevano accolto le sue ragioni, ritenendo insussistente l'obbligo contributivo. La corte territoriale aveva valorizzato il dato, risultante in atti, della percezione di un reddito inferiore a 5.000 euro negli anni considerati, ritenendolo indice della natura occasionale dell'attività e rilevando che l'INPS non aveva fornito prova concreta dell'abitualità della prestazione professionale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS denunciava violazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme richiamate in materia previdenziale e fiscale, oltre che dell'art. 2697 c.c., sostenendo che per un avvocato iscritto all'albo l'obbligo di iscrizione sussistesse in ragione dell'esercizio dell'attività professionale, e che il giudice di merito avesse errato nel fondare l'esenzione sul solo reddito modesto e nell'escludere l'abitualità pur in presenza dell'iscrizione all'albo e della partita IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albi è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale che produca redditi non già assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; solo per l'attività autonoma occasionale rileva la soglia reddituale di 5.000 euro. Nel caso concreto, la corte d'appello aveva accertato in fatto che l'attività svolta era occasionale e di modesto reddito, e tale accertamento non è stato scalfito dal ricorso. La mera iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non bastano, di per sé, a dimostrare l'abitualità dell'esercizio professionale. Conseguentemente, l'INPS è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; per i professionisti iscritti ad albi tale obbligo opera se il reddito non è già integralmente assoggettato alla cassa di riferimento.
art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011
La disposizione è richiamata come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, confermando il perimetro dell'obbligo contributivo.
art. 53 D.P.R. 917/1986
È richiamato in connessione alla definizione fiscale dei redditi di lavoro autonomo rilevanti per la disciplina contributiva.
artt. 10, 11, 22 L. 576/1980
Richiamati dall'INPS nel ricorso per sostenere il regime contributivo degli avvocati iscritti alla cassa professionale.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003
La soglia di euro 5.000 vale per il lavoro autonomo occasionale; non costituisce criterio dirimente per escludere la Gestione separata quando l'attività sia abituale.
art. 61, comma 3, D.Lgs. 276/2003
Norma richiamata nel ricorso in relazione alle attività occasionali e ai relativi profili previdenziali.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'abitualità dell'attività, quale fatto costitutivo dell'obbligo contributivo contestato, è a carico dell'INPS.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È richiamato come base del contributo unificato dovuto, cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albi, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende dalla sola iscrizione all'albo o dal possesso della partita IVA, ma dall'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale non coperta integralmente dalla cassa di categoria.
- La soglia reddituale di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non può essere utilizzata come criterio autonomo e decisivo per attrarre alla Gestione separata un'attività che sia in concreto abituale; la soglia rileva solo per qualificare la prestazione come occasionale.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo se sia violata la regola di riparto dell'onere della prova o se il giudizio sia sorretto da errore di diritto.
- Quando l'ente previdenziale contesta l'insussistenza dell'iscrizione alla Gestione separata, è suo onere dimostrare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, in particolare il carattere abituale dell'attività svolta.
- Un reddito di modesta entità può costituire un indizio della occasionalità dell'attività professionale, ma non è di per sé l'unico elemento decisivo; occorre una valutazione complessiva della concreta modalità di svolgimento dell'attività.
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