Cassazione Penale, Sentenza n. 12509/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e per singole cessioni (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Fabeni contestava la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al reato associativo, sostenendo che i fatti descrivevano al più un concorso di persone e che la condotta attribuita (più ruoli, cessioni specifiche) non trovava adeguata prova (mancato riconoscimento da parte degli acquirenti, conversazioni intercettate non univoche). Penna deduceva analoghe censure sul reato associativo (natura familiare dei rapporti, assenza di prova di un accordo associativo stabile) e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della minima partecipazione e della sua situazione familiare e di cura dei figli disabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la configurazione dell'associazione, richiamando i principi consolidati sulla configurabilità dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (elementi necessari: gruppo consapevole, organizzazione di mezzi e contributo apprezzabile e non episodico di più associati) e confermando che le risultanze probatorie (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, ruolo dei "vedette", uso di locali e divisione dei proventi) erano sufficienti a provare l'accordo permanente e l'organizzazione, anche se rudimentale e imperniata su rapporti di parentela. I motivi diretti a sollecitare una rivalutazione delle prove sono stati ritenuti generici o inammissibili in Cassazione (vietato il travisamento del fatto e la riconsiderazione dei fatti di merito). Quanto alla richiesta di attenuanti generiche per Penna, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: il diniego delle attenuanti non richiede che il giudice evidenzi elementi negativi, ma l'assenza di elementi positivi necessari per concederle è sufficiente. Conseguentemente restano confermate le condanne di primo grado: Fabeni Alessandro condannato a 4 anni di reclusione; Penna Emanuela condannata a 2 anni di reclusione. I ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 comma 6
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
La Corte richiama i criteri per configurare l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: esistenza di un gruppo consapevole, organizzazione di mezzi e risorse per il fine illecito, apporto individuale apprezzabile e non episodico di più associati. L'accordo può essere anche implicito; la prova può desumersi da facta probantia come intercettazioni, servizi, basi logistiche, divisione dei proventi, vedette, canali di rifornimento. La natura familiare del nucleo non esclude ma può aggravare la valutazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Articolo riferito alle singole cessioni/reati-fine; la Corte ha ritenuto che le specifiche risultanze istruttorie (intercettazioni, riscontri) giustificassero la responsabilità per le cessioni contestate, e che le censure difensive fossero in realtà richieste di riconsiderazione dei fatti, non ammissibili in Cassazione.
codice di procedura penale, art. 581
Richiamato in tema di ammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorrente deve confrontarsi criticamente e argomentare specificamente rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato; censure meramente contestative o prive di correlazione sono generiche e inammissibili.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Difetto di motivazione e vizio di motivazione sono esaminabili in Cassazione solo se collegati a vizi giuridici; non è consentito il travisamento del fatto né la riconsiderazione delle risultanze di merito.
codice penale, art. 62-bis
art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
La Corte ricorda che, dopo la modifica normativa, l'incensuratezza non basta per ottenere le attenuanti; è richiesto un giudizio con elementi positivi. In caso di diniego, è sufficiente che il giudice motivi l'assenza di elementi positivi che giustifichino l'applicazione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'effetto dell'inammissibilità: i ricorrenti, essendo dichiarati inammissibili senza assenza di colpa nella determinazione della causa, sono condannati alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente una condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario mettere in dubbio, con argomentazione puntuale, uno o più degli elementi richiesti dalla giurisprudenza: gruppo consapevole, organizzazione e contributo individuale apprezzabile e non episodico; semplici rilievi generici o richieste di riconsiderazione delle prove non sono sufficienti in Cassazione.
- La prova dell'accordo associativo può essere desunta da fatti concludenti (intercettazioni, servizi di osservazione, basi logistiche, divisione dei proventi, vedette, ruoli coordinati) e non richiede necessariamente un patto formale o grandi risorse economiche.
- Il fatto che gli associati siano legati da rapporti di parentela o affinità non esclude la configurabilità dell'associazione; anzi la natura familiare può rafforzare la valutazione della pericolosità e della stabilità del vincolo criminoso.
- In Cassazione non è consentito il travisamento del fatto né la rinnovazione della valutazione probatoria: i motivi devono essere specifici, correlati alle ragioni del provvedimento impugnato e diretti a far emergere vizi di diritto o logici nella motivazione.
- Le contestazioni relative al riconoscimento da parte di acquirenti o all'interpretazione di intercettazioni devono essere formulate con riferimenti precisi alle risultanze processuali e dimostrare vizi di valutazione non consentendo semplici alternative interpretative.
- Per ottenere le attenuanti generiche occorrono elementi positivi che giustifichino la concessione; l'assenza di fattori negativi non garantisce automaticamente l'applicazione e il giudice può limitarsi a motivare l'assenza di elementi positivi.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non sussiste colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
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