Sentenza n. 975/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di conduzione, sorveglianza e controllo di un impianto di discarica e di una piattaforma per la valorizzazione degli imballaggi, nonché successivo provvedimento di esecuzione anticipata del servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara in favore dell'impresa controinteressata, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale di verifica della congruità dell'offerta e gli atti relativi alle richieste e ai riscontri informativi nell'ambito della verifica di congruità. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la determinazione con cui era stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio. Nel corso del giudizio, l'amministrazione consortile ha adottato una deliberazione con cui ha revocato l'intera procedura di gara e disposto il passaggio a una gestione diretta temporanea degli impianti. La ricorrente ha chiesto un rinvio per valutare la proposizione di motivi aggiunti contro la revoca, ma non ha poi impugnato tale deliberazione entro l'udienza conclusiva. Il giudizio è stato quindi deciso senza esame dei motivi di illegittimità originariamente dedotti contro l'aggiudicazione e gli atti conseguenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca dell'intera procedura di gara ha infatti privato di efficacia l'aggiudicazione impugnata, facendo venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione sulle censure proposte. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi contro l'aggiudicazione né quelli contro l'esecuzione anticipata. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della sopravvenienza decisiva e della peculiarità delle questioni originariamente controverse. Il TAR ha inoltre escluso che la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente costituisse abuso delle facoltà processuali, riconducendola all'esercizio del diritto di difesa in relazione alla possibilità di impugnare l'atto sopravvenuto.
Massime di principio
- La revoca dell'intera procedura di gara, ove non autonomamente impugnata, priva di efficacia l'aggiudicazione precedentemente contestata e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle censure proposte contro l'aggiudicazione e gli atti conseguenti.
- Quando un atto sopravvenuto incide sulla persistenza dell'interesse alla decisione, la richiesta del ricorrente di rinviare la trattazione per valutare la proposizione di motivi aggiunti costituisce esercizio del diritto di difesa e non integra, di per sé, abuso delle facoltà processuali.
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