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Ordinanza

Ordinanza n. 2700/2026 - Roma, Sezione 5Q

per LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad in ordine all'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan di provvedere in ordine alle menzionate istanze E PER LA CONDANNA - dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202513500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan sull'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e di fissazione dell'appuntamento per formalizzare la richiesta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione consolare, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e sulla richiesta di fissazione di un appuntamento, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'Ambasciata di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha fissato l'appuntamento per il 4 giugno 2026. Il ricorrente ha ritenuto tale data non satisfattiva e ne ha chiesto l'anticipazione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale. Ha rilevato che l'appuntamento era stato fissato per il 4 giugno 2026, ma che permaneva la contestazione sulla sua mancata anticipazione. Ai fini della decisione, ha ritenuto indispensabile acquisire dall'amministrazione una relazione sulla possibilità materiale di anticipare l'appuntamento già fissato. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando all'amministrazione il termine di trenta giorni, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull'illegittimità del silenzio, sull'obbligo di provvedere o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta un atto non ritenuto satisfattivo dal ricorrente, il giudice può acquisire specifici chiarimenti istruttori prima di definire la domanda sull'obbligo di provvedere.
  • In una controversia relativa alla fissazione di un appuntamento presso un'amministrazione consolare, il giudice può ordinare all'amministrazione di riferire sulla possibilità materiale di anticipare la data già fissata, assegnando un termine per il deposito della relazione e rinviando la decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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