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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12174/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Con un motivo unico ha dedotto l'inosservanza di norme processuali, in particolare degli artt. 423 e 441-bis c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe illegittimamente rigettato il motivo di gravame con cui si censurava la qualificazione del fatto di cui al capo B come reato consumato, mentre la contestazione lo descriveva come tentato. La doglianza mirava a far valere una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e, in sostanza, un pregiudizio al diritto di difesa per asserita riqualificazione non prevedibile e non preceduta da specifica richiesta del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, comunque, meramente reiterativo delle censure già respinte in appello. Ha osservato che la diversa qualificazione del fatto da tentato a consumato, quando il fatto storico contestato rimane immutato e l'imputato ha potuto difendersi su tutti gli elementi dell'addebito, costituisce una semplice riqualificazione giuridica e non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.p.

    La diversa qualificazione giuridica del fatto non integra violazione della norma quando la nuova definizione del reato era nota o comunque prevedibile per l'imputato e non incide concretamente sul diritto di difesa.

  • art. 441-bis c.p.p.

    La censura relativa alla disciplina del rito e alla qualificazione del fatto è stata ritenuta infondata perché il fatto storico contestato restava immutato e la difesa aveva potuto confrontarsi con l'addebito.

  • art. 521 c.p.p.

    La riqualificazione giuridica del fatto, a fronte di un fatto storico immutato, non determina di per sé una violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Non impone, in questo caso, un intervento additivo che ampli le opzioni processuali della difesa quando la diversa qualificazione del fatto sia prevedibile.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto a essere informato dell'accusa non esige una forma particolare di comunicazione se l'imputato ha avuto una concreta possibilità di discutere la diversa qualificazione anche in una fase successiva.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo quando la decisione introduca una trasformazione radicale del fatto storico, tale da creare incertezza sull'oggetto dell'accusa e un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La mera riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico, anche da tentativo a consumazione, non integra di per sé mutamento del fatto se gli elementi essenziali dell'addebito restano invariati e la difesa ha potuto interloquire sul punto.
  • La mancata richiesta del pubblico ministero non impedisce al giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, purché tale esito fosse prevedibile per l'imputato e non comporti una lesione concreta delle prerogative difensive.
  • Una censura di legittimità è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La compatibilità convenzionale e costituzionale della riqualificazione del fatto dipende dalla prevedibilità della nuova qualificazione e dalla effettiva possibilità per la difesa di contraddire sull'addebito, anche in una fase successiva del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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