Ordinanza n. 94/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’Area 2 Tecnica, Servizio 2.2 Edilizia- Urbanistica-PEEP, del Comune di Silvi, prot. n. 0007783/2026 del 04/03/2026, a firma congiunta del Tecnico responsabile del procedimento, del funzionario responsabile e del Dirigente di Settore, di comunicazione di improcedibilità della S.c.i.a. relativa alla posa in opera di un manufatto stagionale amovibile in legno e alla modifica della scala esterna sullo stabilimento balneare “Lo Squalo” come insistente su area demaniale marittima n. 65 in Via Taranto (alle p.lle nn. 601 – 602 – 603 del foglio di mappa n. 6), con contestuale diffida a non eseguire i lavori; - del parere negativo dell’Area Marina Protetta del Cerrano (richiamato nel provvedimento comunale impugnato ma allo stato non ancora acquisito), con cui si richiede al Comune di Silvi di disporre il divieto alla Società ricorrente di prosecuzione dell’attività edilizia di cui alla S.c.i.a. di dicembre 2025; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso e dipendente, anche se allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di improcedibilità e archiviazione della S.C.I.A. edilizia, con diffida a non eseguire i lavori, fondata sul parere negativo dell'Area Marina Protetta
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento balneare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Silvi relativo alla S.C.I.A. presentata il 23 dicembre 2025 per la posa di un manufatto stagionale amovibile in legno e la modifica della scala esterna dello stabilimento balneare sito su area demaniale marittima, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha contestato anche il parere negativo dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, richiamato quale presupposto dell'atto comunale. In sede cautelare è emerso che il Comune ha dichiarato l'improcedibilità e archiviato la S.C.I.A., vietando l'esecuzione delle opere, esclusivamente sulla base del parere negativo del 2 marzo 2026. Tale parere sembrava fondato essenzialmente sulla natura transitoria e provvisoria del titolo concessorio demaniale della ricorrente, senza una valutazione esplicita dell'inquadramento urbanistico-edilizio dell'intervento, della sua eventuale qualificazione come nuova costruzione o della necessità di un diverso titolo abilitativo. Le argomentazioni ulteriormente sviluppate dall'Area Marina Protetta in giudizio, concernenti la natura edilizia dell'opera, l'incremento volumetrico e la necessità del permesso di costruire, non risultavano contenute nel parere presupposto né recepite nel provvedimento comunale, prospettandosi così come integrazione postuma della motivazione. È stato inoltre rilevato che il provvedimento comunale era stato adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 l. 241/1990 per l'esercizio del potere inibitorio, senza che risultasse adottato un autonomo e motivato provvedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della stessa legge.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di accoglimento. Ha ravvisato profili di fumus boni iuris nella carenza di valutazioni urbanistico-edilizie proprie del parere presupposto, nell'inammissibile integrazione postuma della motivazione mediante argomentazioni formulate in giudizio e nell'apparente tardività dell'esercizio del potere inibitorio sulla S.C.I.A., non accompagnato da un autonomo e motivato atto di autotutela. Ha quindi sospeso l'efficacia dell'atto comunale ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
termine di trenta giorni previsto per l'esercizio del potere inibitorio
Il potere inibitorio sulla S.C.I.A. deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine, l'intervento amministrativo richiede l'adozione di un autonomo e motivato provvedimento di autotutela.
art. 21-nonies l. 241/1990
autonomo e motivato provvedimento di autotutela
Dopo la scadenza del termine per l'esercizio del potere inibitorio sulla S.C.I.A., l'Amministrazione non può vietare la prosecuzione dell'attività senza esercitare espressamente il potere di annullamento d'ufficio mediante un provvedimento autonomo e motivato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato quando sussistono i presupposti cautelari.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo che impedisce la prosecuzione di un'attività segnalata mediante S.C.I.A. deve esplicitare le ragioni urbanistico-edilizie poste a fondamento della misura, compresa, ove rilevante, la qualificazione dell'intervento e l'eventuale necessità di un diverso titolo abilitativo.
- Le amministrazioni non possono integrare in giudizio la motivazione di un atto amministrativo mediante nuove ragioni sostanziali non contenute nel provvedimento impugnato né nel suo presupposto; le argomentazioni formulate successivamente possono configurare un'inammissibile motivazione postuma.
- Decorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 l. 241/1990 per l'esercizio del potere inibitorio sulla S.C.I.A., l'intervento repressivo dell'Amministrazione richiede l'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, mediante un autonomo provvedimento motivato.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto può essere disposta ai fini del riesame amministrativo quando una sommaria delibazione evidenzi profili di illegittimità relativi alla motivazione, alla tempestività dell'intervento inibitorio e alla mancata adozione dell'autotutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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