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Ordinanza

Ordinanza n. 4056/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10C/-OMISSIS-/A.IV^bis/CITT emesso dalla Prefettura di Brescia in data 13.12.2019, notificato in data 15.01.2020;

Giustizia amministrativa202113277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio adottato dalla Prefettura di Brescia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio. Il giudizio era stato fissato in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 46 e 65 c.p.a., per acquisire il provvedimento impugnato e il fascicolo del procedimento, non depositati né dal ricorrente né dall'amministrazione. Nel corso dell'esame, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo: la controversia riguarda infatti la cittadinanza richiesta per matrimonio ed è stata definita per motivi diversi dalla sicurezza nazionale. Il TAR ha ritenuto non condivisibile l'ordinanza con cui il giudice ordinario aveva declinato la propria giurisdizione, poiché in contrasto con il pacifico orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito dalla Corte di cassazione. L'assenza del difensore del ricorrente ha impedito al Collegio di formulare in udienza il preavviso previsto dall'art. 73 c.p.a. sulla possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla giurisdizione né sul merito del ricorso. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della giurisdizione, relativa alla controversia in materia di cittadinanza per matrimonio negata per motivi diversi dalla sicurezza nazionale. Ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, fissata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., per assumere le determinazioni sulla giurisdizione. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 46 e 65 c.p.a.

    Utilizzati come base processuale per la fissazione della camera di consiglio finalizzata all'acquisizione del provvedimento impugnato e del fascicolo procedimentale.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio rileva che l'assenza del difensore del ricorrente ha impedito di dare in udienza il preavviso relativo ai dubbi sull'inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato per la fissazione della camera di consiglio destinata alla prosecuzione della trattazione e alle determinazioni sulla giurisdizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio seri dubbi sulla propria giurisdizione e non abbia potuto formulare in udienza il preavviso previsto dall'art. 73 c.p.a., deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione prima di assumere la decisione.
  • La controversia relativa al diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio, quando il diniego sia fondato su motivi diversi dalla sicurezza nazionale, presenta secondo l'orientamento richiamato dal giudice seri dubbi circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa; la questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.
  • In presenza di documenti essenziali non depositati, il giudice può fissare un'apposita camera di consiglio e disporre l'acquisizione del provvedimento impugnato e del fascicolo del procedimento, rinviando la decisione successiva.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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