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Ordinanza

Ordinanza n. 372/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -della ordinanza -OMISSIS- del 27/05/2026 emessa dal Comune di -OMISSIS-, Area Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attivita Produttive, avente ad oggetto “Autorizzazione Media Struttura M2 -OMISSIS- rilasciata in data 24/11/2025 prot. com.le n. -OMISSIS- - sospensione immediata dell'attività commerciale”, con la quale è stata ordinata la sospensione immediata dell’attività svolta, “in quanto carente della documentazione necessaria ed obbligatoria e pertanto subordinata: • al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. i. presentata, sul portale SUAP Impresa in un Giorno codice sportello -OMISSIS-, dalla -OMISSIS- - Id Pratica: -OMISSIS- - REP_PROV_TA/TA-SUPRO -OMISSIS-, acclarata al prot. com.le -OMISSIS- del 20/05/2026; • alla conclusione positiva dell’iter procedurale relativo alla SCIA antincendio presentata dalla -OMISSIS- –-OMISSIS- sul portale SUAP Impresa in un Giorno codice sportello -OMISSIS- - ID PRATICA -OMISSIS- - REP_PROV_TA/TA-SUPRO -OMISSIS- acclarata al prot. com.le -OMISSIS- del 26/05/2026;” -della ordinanza -OMISSIS- del 10/06/2026 emessa dal Comune di -OMISSIS-, Area Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attivita Produttive, avente ad oggetto “Ordinanza di chiusura della media struttura di vendita non alimentare sita in -OMISSIS- (TA) al corso -OMISSIS- e decadenza degli effetti della Autorizzazione Media Struttura M2 -OMISSIS- rilasciata in data 24 11 2025”, con la quale è stata ordinata la chiusura immediata dell’attività svolta, “in quanto carente della documentazione necessaria ed obbligatoria di seguito riportata: • Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. i.; • Acquisizione preventiva del parere di conformità, ai sensi dell’ex art. 3 del DPR 01/08/2011 n.151 e successiva SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del DPR richiamato;” nonché dichiarata “la decadenza degli effetti della AUTORIZZAZIONE MEDIA STRUTTURA M2 -OMISSIS- rilasciata in data 24/11/2025, prot. com.le n. -OMISSIS- del 24/11/2025, per una nuova media struttura di vendita non alimentare, pratica SUAP n. REP_PROV_TA/TA-SUPRO -OMISSIS- – -OMISSIS-.”; e per l'accertamento, ex art. 133, c.1, lett. a) n. 3) e lett. f) c.p.a., della legittimità, liceità, efficacia ed esecutività dell'Autorizzazione Commerciale Autorizzazione Media Struttura M2 -OMISSIS- prot. com.le n. -OMISSIS- del 24 11 2025.

Giustizia amministrativa202600606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di sospensione e successiva chiusura dell'attività commerciale, con decadenza dell'autorizzazione per media struttura di vendita

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, due ordinanze comunali con cui l'amministrazione ha prima sospeso immediatamente e poi disposto la chiusura dell'attività di media struttura di vendita non alimentare, dichiarando inoltre la decadenza degli effetti dell'autorizzazione commerciale rilasciata nel novembre 2025. I provvedimenti erano motivati dalla mancanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale e della documentazione antincendio, inclusi il parere di conformità e la SCIA antincendio. Dal testo emerge che, al momento dell'adozione degli atti impugnati, erano ancora pendenti i procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento dell'AUA e alla definizione degli adempimenti antincendio. Nel corso del giudizio era inoltre sopravvenuto un parere di conformità del Comando dei Vigili del fuoco del 26 giugno 2026. I motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso non sono riportati nel testo dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare soltanto ai fini del riesame amministrativo. Ha ordinato al Comune di riaprire sollecitamente il procedimento e comunque entro trenta giorni, acquisiti gli esiti della domanda di AUA presentata il 19 maggio 2026 e verificato l'adeguamento alle prescrizioni formulate dai Vigili del fuoco alla luce del sopravvenuto parere di conformità del 26 giugno 2026. Il Comune dovrà concludere il riesame con un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, potendo confermare gli atti impugnati qualora ne ricorrano i presupposti. L'ordinanza precisa espressamente che dal remand non deriva alcuna sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 per verificare l'esito del riesame; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare incidentale.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 133, comma 1, lett. f), per la domanda di accertamento rientrante nella giurisdizione amministrativa esclusiva; l'ordinanza dichiara la giurisdizione e la competenza del TAR.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di accertamento proposta nel contesto della controversia relativa all'attività commerciale.

  • d.P.R. 59/2013

    Disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per l'esercizio dell'attività; il TAR considera rilevante che il relativo procedimento fosse ancora pendente al momento degli atti impugnati.

  • art. 3 d.P.R. 151/2011

    È richiamato in relazione all'acquisizione preventiva del parere di conformità antincendio.

  • art. 4 d.P.R. 151/2011

    È richiamato in relazione alla successiva presentazione della SCIA antincendio.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di sospensione o chiusura di un'attività commerciale è adottato mentre sono ancora pendenti i procedimenti amministrativi diretti a conseguire i titoli o gli adempimenti necessari, il giudice cautelare può disporre il riesame dell'azione amministrativa, imponendo all'amministrazione di rivalutare la situazione alla luce degli esiti procedimentali sopravvenuti.
  • Il remand cautelare impone all'amministrazione la riapertura e la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, ma non comporta necessariamente la sospensione degli effetti dell'atto impugnato né predetermina l'esito del riesame.
  • Nel riesame disposto in sede cautelare, l'amministrazione deve considerare la documentazione sopravvenuta e verificare l'adeguamento dell'attività alle prescrizioni tecniche formulate dalle autorità competenti, potendo confermare il provvedimento originario solo all'esito di una nuova valutazione motivata.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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