Sentenza n. 11740/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di convocazione per la definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sulla richiesta, trasmessa a mezzo PEC il 5 marzo 2026, di fissazione della convocazione per la registrazione del contratto di soggiorno ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno e della definizione della procedura di primo ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno prodotto un provvedimento del 29 marzo 2025 con cui era stato revocato il nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La produzione in giudizio del provvedimento di revoca del nulla osta ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio relativo alla convocazione, poiché la procedura di primo ingresso risultava ormai incisa da un provvedimento espresso incompatibile con la prosecuzione della domanda di convocazione. La decisione è stata assunta in rito, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
come da avviso dato alle parti all’udienza ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a.
L'avviso alle parti sulla possibile definizione della controversia per una questione rilevata d'ufficio consente al giudice di decidere la causa nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta o produce un provvedimento espresso che incide sulla procedura amministrativa oggetto della richiesta e rende non più utile una pronuncia sul silenzio.
- La produzione in giudizio di un provvedimento amministrativo espresso incompatibile con la prosecuzione dell'attività richiesta al giudice determina la sopravvenuta carenza di interesse all'azione contro il silenzio, senza necessità di una decisione nel merito sulla legittimità del provvedimento sopravvenuto.
- Quando il giudice intende definire il ricorso per una questione rilevata d'ufficio, deve previamente avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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