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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17798/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/11/2024 che aveva rigettato l'appello avverso il diniego, disposto dal Tribunale di Vibo Valentia, della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata in aggravamento ai sensi dell'art. 276 c.p.p.) con la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 275 c.p.p., sostenendo che il tribunale non ha risposto ai punti principali dell'istanza di sostituzione: 1) l'indicazione di un nuovo domicilio diverso da quello in cui si erano verificate le violazioni; 2) il tempo trascorso in regime di custodia carceraria; 3) il precedente giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Si osserva inoltre che l'aggravamento era scaturito da violazioni connesse al domicilio (coabitazione non comunicata e lavori di giardinaggio con familiari), e che non era stato avviato procedimento per evasione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rimettendo la causa per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro (ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.). La Corte ha rilevato l'omessa valutazione da parte del Tribunale impugnato circa la necessità attuale di mantenere la custodia carceraria, tenendo conto del tempo già trascorso in carcere, del precedente giudizio di adeguatezza degli arresti domiciliari e, in particolare, dell'idoneità del nuovo domicilio indicato a prevenire il ripetersi delle violazioni che avevano determinato l'aggravamento. Inoltre, è disposta la trasmissione di una copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., poiché la pronuncia non comporta automatica rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    La Corte ha richiamato il principio motivazionale: il giudice deve dare risposta ai principali argomenti dedotti dalla parte; l'omessa valutazione degli elementi posti a fondamento dell'appello costituisce vizio che legittima l'annullamento e il rinvio.

  • art. 276 c.p.p.

    Norma che disciplina l'aggravamento della misura cautelare; la Corte ha ricostruito che l'aggravamento era stato disposto per violazioni alle prescrizioni (coabitazione non comunicata e lavori nel domicilio), ma ha ritenuto che l'accertamento delle ragioni dell'aggravamento non esaurisce l'obbligo di valutare la necessità attuale del mantenimento della custodia.

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Prevede la competenza e le modalità di rinvio per nuovo giudizio; la Corte ha esercitato tale potere rinviando la decisione al Tribunale di Catanzaro per una nuova valutazione sulla sussistenza della custodia carceraria.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà; la Corte ha ordinato tale comunicazione.

Massime di principio

  • Quando si impugna il mantenimento della custodia carceraria in luogo degli arresti domiciliari, il giudice deve motivare specificamente anche sulla attuale necessità della misura, tenendo conto del tempo già trascorso in carcere.
  • Il semplice richiamo alla gravità della violazione che ha determinato l'aggravamento non è sufficiente: il tribunale deve valutare se le ragioni che avevano originariamente reso adeguati gli arresti domiciliari e le eventuali modifiche (es. nuovo domicilio) eliminino il rischio di reiterazione.
  • Se le violazioni che hanno giustificato l'aggravamento sono strettamente connesse al luogo di detenzione (es. coabitazione, attività nel domicilio), la proposta di un nuovo domicilio idoneo deve essere esaminata e motivatamente scartata o accolta.
  • La mancata risposta ai punti essenziali sollevati dall'appellante configura vizio di omessa motivazione e può condurre all'annullamento e al rinvio per nuovo esame.
  • In azioni di impugnazione della misura cautelare è utile documentare la buona condotta in carcere, l'assenza di nuovi comportamenti a rischio e fornire elementi concreti che dimostrino come il nuovo domicilio scongiuri il ripetersi delle violazioni.

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