Sentenza n. 3851/2026 - Napoli, Sezione 2
Per la declaratoria di nullità A)Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: • della delibera del Consiglio Consortile n. 13 del 9.12.2003 con la quale sarebbe stato imposto ai concessionari di loculi il pagamento di un contributo annuo per i servizi a fruizione collettiva, determinato in 10 euro per ogni loculo occupato • della delibera del Consiglio Consortile n.6 del 21.03.2013 di approvazione dei diritti e canoni cimiteriali per l'anno 2013, in particolare nella parte istitutiva della tariffa n.18 “canone concessione per acqua, energia elettrica, servizi etc., tariffa giornaliera”, nonché della tariffa n. 39 “servizi generali loculi occupati”, n. 40 “servizi generali loculi occupati in Congreghe”, n. 42 “condominio per ciascun loculo”. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Arciconfraternita Ss. Trinità il 2/5/2024: a. Dell'atto protocollo 2024-03-18 – 0000421 del 18/03/2024 del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria Arzano Casavatore ad oggetto : “Diffida a provvedere agli obblighi di manutenzione degli edifici di pertinenza dell'Arciconfraternlta "Santa Maria del Buon Consiglio e della Pietà" ed edifici di pertinenza dell'Arciconfraternita "SS.Trinità di Casavatore" - ubicati all'interno del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria -Arzano – Casavatore” con la quale il Direttore ad interim del citato Consorzio Cimiteriale ha diffidato il legale rapp.te della ricorrente “all'esecuzione degli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità e quindi assicurare un buono stato di conservazione tale da ripristinare il senso di cura, dell'ordine e del decoro degli edifici indicati in premessa” ed invitato al pagamento : €uro 90.000,00 per servizi generali loculi occupati; €uro 60.000,00 per condominio loculi.(S.S. Trinità) ed €uro 30.000,00 per servizi generali loculi occupati; €uro 20.000,00 per condominio loculi ( SS. Maria della Pietà e del Buon Consiglio) . b. Dell'atto nota pec protocollo n. 2024-02-19 – 0000268 del 19/2/2024 del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria Arzano Casavatore ad oggetto: “Richiesta pagamento contributi per Servizi Generali per loculi occupati all'interno delle Congreghe e condominio per ciascun loculo. Delibera Assemblea Consortile del 12.09.2023 approvazione tariffe 2023” con la quale “…come espressamente deliberato, Vi invito a provvedere al pagamento delle somme come sopra specificate e contabilizzate … €uro 90.000,00 per servizi generali loculi occupati; €uro 60.000,00 per condominio loculi” .(S.S. Trinità) ed €uro 30.000,00 per servizi generali loculi occupati; €uro 20.000,00 per condominio loculi ( SS. Maria della Pietà e del Buon Consiglio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere consortili istitutive di contributi e tariffe per servizi cimiteriali, nonché richieste di pagamento e diffide alla messa in sicurezza degli edifici cimiteriali
Esito
Favorevole al resistente (consorzio cimiteriale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di nullità della delibera consortile n. 13 del 9 dicembre 2003, con cui era stato imposto ai concessionari di loculi un contributo annuo per servizi a fruizione collettiva, e della delibera n. 6 del 21 marzo 2013, istitutiva di varie tariffe per servizi generali, servizi nelle congreghe e condominio per ciascun loculo. Hanno inoltre chiesto l'accertamento dell'insussistenza del diritto del Consorzio a pretendere i relativi pagamenti. Il motivo principale dedotto consisteva nella carenza assoluta di attribuzione: secondo le ricorrenti, il Consorzio non avrebbe avuto il potere di determinare tariffe direttamente gravanti sull'utenza, potendo al più stabilire criteri di ripartizione dei costi tra gli enti consorziati. Con motivi aggiunti sono stati impugnati la delibera di approvazione delle tariffe 2023, richieste di pagamento e una diffida alla manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. Il Consorzio ha eccepito, tra l'altro, la tardività dell'azione di nullità, il giudicato formatosi su precedenti impugnazioni, l'assenza di natura lesiva delle richieste di pagamento, la carenza di motivi contro una delle delibere e l'improcedibilità delle diffide per avvenuta esecuzione degli interventi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte improcedibile. Il ricorso introduttivo è stato ritenuto inammissibile perché l'azione diretta ad accertare la nullità per carenza assoluta di attribuzione è soggetta al termine decadenziale di centottanta giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.; le delibere erano state pubblicate molti anni prima della proposizione del ricorso. Il giudice ha inoltre rilevato che le delibere erano già state oggetto di precedenti decisioni del giudice amministrativo, con formazione del giudicato sul dedotto e sul deducibile. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili quanto alla delibera di approvazione delle tariffe 2023, perché notificati oltre il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione. Le richieste di pagamento sono state considerate prive di efficacia lesiva e comunque conseguenti a delibere valide ed efficaci; l'impugnazione della delibera assembleare n. 2/2024 è stata dichiarata inammissibile per mancata deduzione di specifici vizi; l'impugnazione delle diffide alla messa in sicurezza è stata dichiarata improcedibile perché gli interventi risultavano eseguiti e tale circostanza non era stata contestata. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, c.p.a.
la domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice.
L'azione proposta dalla parte per far accertare la nullità per carenza assoluta di attribuzione deve essere esercitata entro centottanta giorni; il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità non elimina né rende inoperante il termine decadenziale per l'azione autonoma del ricorrente.
art. 31 d.lgs. 267/2000
La norma è stata richiamata dal Consorzio per sostenere la propria competenza alla gestione associata dei servizi, ma il giudice non ha esaminato nel merito tale questione, avendo definito il giudizio per ragioni processuali.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. è stata esaminata con riguardo alla richiesta di riunione, ritenuta non accoglibile perché non erano stati specificati gli atti né depositato il ricorso relativo all'altro giudizio.
Massime di principio
- La domanda proposta dalla parte per l'accertamento della nullità di un atto amministrativo deve essere esercitata, anche quando la nullità dedotta consiste nella carenza assoluta di attribuzione, entro il termine decadenziale di centottanta giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.; il potere officioso del giudice di rilevare la nullità non consente alla parte di eludere tale termine mediante un'azione autonoma tardiva.
- Il giudicato formatosi su una precedente decisione relativa agli stessi atti e alle questioni sottese copre il dedotto e il deducibile e preclude una successiva azione diretta a far valere vizi che avrebbero potuto essere dedotti nel precedente giudizio.
- Gli atti meramente consequenziali o privi di autonoma efficacia lesiva non sono utilmente impugnabili quando l'atto presupposto è valido ed efficace; le richieste di pagamento fondate su una delibera tariffaria non possono essere annullate autonomamente in assenza di una lesione provvedimentale distinta.
- L'impugnazione di un provvedimento è inammissibile quando il ricorrente non formula alcuno specifico motivo di illegittimità riferibile a quel provvedimento.
- L'impugnazione di una diffida alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando gli interventi siano stati eseguiti e tale circostanza non sia contestata.
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