Cassazione Civile, Ordinanza n. 26558/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali in favore di un commercialista. L'opponente ha sostenuto di non essere obbligato in proprio, perché la scrittura privata da cui risultava il riconoscimento del credito era stata da lui sottoscritta nella qualità di legale rappresentante di un'associazione riconosciuta. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione revocando il decreto per difetto di legittimazione passiva dell'opponente. In appello, però, la Corte territoriale ha ritenuto decisiva una nota della Regione dalla quale risultava che l'associazione non era iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche, e ha quindi accolto l'impugnazione del creditore, rigettando l'opposizione. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha dedotto violazione delle norme sulla prova e sulla personalità giuridica degli enti, sostenendo: che l'associazione aveva già ottenuto il riconoscimento in epoca anteriore al d.P.R. n. 361/2000; che la mancata iscrizione nel registro regionale non escludeva la personalità giuridica già acquisita; che, in tema di individuazione del soggetto passivo del rapporto, gravava sull'attore la prova della riferibilità dell'obbligazione al convenuto e non sul convenuto la prova della personalità dell'ente; e che la documentazione prodotta tardivamente in appello era decisiva perché idonea a dimostrare la preesistente iscrizione/riconoscimento dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, rilevando che tale relata era comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente. Nel merito ha affermato che la titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito e costituisce elemento costitutivo della domanda, con onere dell'attore di allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione normativa del sistema del d.P.R. n. 361/2000 e ha censurato la Corte d'appello per aver attribuito alla mancata iscrizione nel registro regionale valore incompatibile con il riconoscimento già conseguito in epoca anteriore, ignorando il carattere decisivo della documentazione prodotta dall'opponente circa la preesistente personalità giuridica dell'ente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata non comporta improcedibilità quando la relata sia comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
art. 2697 c.c.
La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda; spetta all'attore allegarla e provarla, salvo che il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la negazione.
d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Le associazioni e fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento e iscrizione nel registro competente; per gli enti rientranti in ambito regionale la personalità si determina con l'iscrizione nel registro regionale, mentre nel regime transitorio le iscrizioni pregresse conservano valore ricognitivo.
cod. civ.
La disciplina del d.P.R. n. 361/2000 si raccorda alla normativa civilistica in tema di estinzione della persona giuridica.
cod. proc. civ.
La documentazione prodotta in appello è scrutinabile se rilevante ai fini della decisività della prova del fatto controverso, secondo la disciplina delle nuove produzioni in grado di appello.
cod. proc. civ.
Il controllo di procedibilità del ricorso per cassazione è funzionale alla verifica del rispetto del termine breve per impugnare e del vincolo della cosa giudicata formale.
Massime di principio
- La titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio non è un profilo di mera legittimazione processuale, ma attiene al merito e deve essere provata da chi agisce, salvo riconoscimento della controparte o difese incompatibili con la contestazione.
- In presenza di enti già riconosciuti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 361/2000, la verifica dell'iscrizione nei nuovi registri non può essere utilizzata, di per sé sola, per negare la personalità giuridica già acquisita, occorrendo accertare anche l'eventuale perdita successiva della stessa.
- Nel giudizio di cassazione la sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza non opera quando la relata sia comunque disponibile nel fascicolo per effetto della produzione della controparte o dell'acquisizione d'ufficio.
- Ai fini dell'ammissibilità o della decisività delle prove prodotte in appello, occorre verificare se il documento sia idoneo a dimostrare un fatto decisivo e non se si limiti a creare un mero contrasto con la prova già acquisita.
- Quando una parte abbia speso la qualità di rappresentante di un ente dotato di personalità giuridica, la controparte che intenda affermarne la responsabilità personale deve provare che l'ente era privo di personalità o che questa era venuta meno.
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