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Sentenza

Sentenza n. 119/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lanusei - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 56 del 14 settembre 2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 7 marzo 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 7 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202500633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 56 del 14 settembre 2023, limitatamente al pagamento del capitale di euro 2.000,00 relativo al beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Lanusei n. 56 del 14 settembre 2023, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva riconosciuto alla docente il diritto al contributo annuale di euro 500,00 previsto dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per quattro anni scolastici, condannando il Ministero al pagamento complessivo di euro 2.000,00, oltre alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha provveduto al pagamento delle spese legali in favore del procuratore antistatario, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero aveva dato esecuzione soltanto parziale al giudicato, avendo liquidato le spese legali ma non il capitale di euro 2.000,00 riconosciuto alla ricorrente. L'inerzia persisteva nonostante la dichiarata sollecitazione dell'Amministrazione all'esecuzione integrale. Il giudice ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere al pagamento dovuto. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del contributo relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    È richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione soltanto parziale del giudicato, con pagamento di una componente dell'obbligazione ma mancato adempimento della prestazione principale, integra una mancata ottemperanza limitatamente alla parte ineseguita.
  • Quando l'amministrazione debitrice non esegue tempestivamente la parte residua del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, determinandone i poteri e assegnando un termine per l'adempimento sostitutivo.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice non comportano, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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